La Cassazione (Sent. n. 6257/2002) ha precisato che la prova del danno, della sua entità e del rapporto di causalità con l'evento dannoso vanno fornite nella successiva fase di determinazione e di liquidazione
Al fine di ottenere una condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario dimostrare l'esistenza in concreto del danno subito essendo sufficiente soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza.

Lo ha deciso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6257 del 2 maggio 2002) precisando che la prova del danno, della sua entità e del rapporto di causalità con l'evento dannoso vanno fornite nella successiva fase di determinazione e di liquidazione.

I Giudici della Corte hanno rilevato che, in tal senso, la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria "iuris", da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione.


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