La norma di cui all'art. 23 t.u.l.f. non esonera l'investitore dall'onere di allegare il comportamento dell'intermediario posto in essere in violazione degli obblighi ad esso facenti capo non potendosi desumere l'inosservanza delle regole di condotta semplicemente in presenza della diminuzione del valore dei titoli atteso che con il ?contratto di investimento? l'intermediario non si impegna a garantire un determinato risultato finanziario. La mancata indicazione di quali singole operazioni abbiano provocato perdite, le documentate speculazioni sui corsi dei B.T.P. decennali e trentennali, la loro frequenza anche infragiornaliera e la diversa tipologia degli ordini di borsa impartiti costituiscono concordanti elementi dai quali è possibile desumere la profonda conoscenza da parte dei risparmiatori delle regole del mercato borsistico e siffatto elemento unitamente alla estrema diversificazione degli investimenti (titoli di stato, derivati, titoli azionari di diversi comparti, specialmente di quello bancario, assicurativo e industriale e non del solo gruppo ?Telecom?), all'ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto, agli affidamenti goduti, alle numerosissime operazioni per quantitativi spesso minimi, inducono a ritenere che la banca non abbia violato il precetto di cui all'art. 29 reg. Consob n. 11522/98. Non costituisce operazione in conflitto di interessi
la cessione (non sollecitata dall'intermediario autorizzato) a risparmiatori di titoli azionari di società di cui la banca detenga indirettamente delle partecipazioni ove essa non abbia operato in contropartita diretta ma si sia limitata ad acquistare le azioni in conformità degli ordini ricevuti dal cliente per conto dello stesso, non avendo perseguito un interesse proprio ed ulteriore in conflitto con quello di quest'ultimo.
Nella decisione

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