Per la Cassazione il riitardo nel pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada giustifica la maggiorazione semestrale

di Lucia Izzo - Mentre il Governo è al lavoro sull'imminente D.L. fiscale, manovra che vedrà l'addio definitivo a Equitalia e una, ancora non ben definita, "rottamazione delle cartelle", la Corte di Cassazione, terza sezione civile, si è espressa a favore dell'esattore nella sentenza n. 21259/2016 (qui sotto allegata) pubblicata il 20 ottobre.


Legittima, secondo il Collegio, la maggiorazione del 10% semestrale in caso di ritardo nel pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981; viene ritenuta legittima, altresì, l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a guanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva


I giudici hanno accolto il ricorso avanzato da Equitalia Sud contro la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice di secondo grado, che aveva, invece, dato ragione all'automobilista, oppostosi alla cartella esattoriale ritenendo inapplicabile la  maggiorazione.


La decisione del giudice di merito si fonda su un precedente della stessa Corte (sent. n. 3701/07) che aveva affermato che alle sanzioni, come nella specie stradali, doveva applicarsi l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione a  ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.


Quest'ultimo orientamento è stato, però, disatteso dalle successive decisioni della Corte, tra cui la recente sentenza n. 1884/2016, che, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), ha ritenuto che, in caso di ritardo nel pagamento, la maggiorazione del 10% semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, avesse natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Da ciò deriva la legittimità dell'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che include anche l'aumento derivante dal tale ulteriore sanzione.


Ed è a questo indirizzo che gli Ermellini scelgono di dare seguito, evidenziando anche che la lettera dell'articolo 206 del C.d.S., comma primo, precisa che se il pagamento non è effettuato nei termini, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria debba essere regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.


Nè, prosegue la sentenza, si può ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli e non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203, C.d.S., coma terzo, poichè ci sono dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza.


Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito reputando corretta l'applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, respingendo la corrispondente censura dell'opponente.  Spese compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

Cass., III sez, civ., sent. 21259/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: