Secondo il tribunale marchigiano, tale locuzione aprirebbe la via a una risposta di semplice conferma, minando l'attendibilità del teste. Sei d'accordo?

di Valeria Zeppilli - A guardare la recente giurisprudenza di merito è ormai innegabile il fatto che per gli avvocati non ci sono più certezze!

Nonostante sia una prassi, oramai consolidata da anni, quella di anteporre ai capitoli di prova oggetto delle istanze istruttorie civili la locuzione "vero che" c'è chi ritiene che il suo utilizzo comporti l'inammissibilità del capitolo.

Insomma neppure questo modus operandi sembra andar più bene (almeno non a tutti i magistrati) e per stare tranquilli si dovrà cambiare modo di articolare le domande da formulare ai testimoni.

Sembra davvero incredibile eppure assumendo una posizione del tutto "fuori dal coro" il Tribunale di Fermo (con una ordinanza del 3 dicembre 2015 qui sotto allegata e che potrebbe costituire un pericoloso precedente) ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice per il semplice motivo che le stesse erano precedute dalla comunissima espressione lessicale "vero che".

Per il giudice marchigiano, tale locuzione aprirebbe "naturalmente la via a una risposta di semplice conferma", conseguenza da reputarsi inammissibile.

Il Tribunale, sostanzialmente, ha deciso di conformarsi a un orientamento esegetico in forza del quale dovrebbe estendersi anche al rito civile il disposto normativo di cui all'articolo 499 del codice di procedura penale, che vieta, tra le altre cose, le domande suggestive che tendono a suggerire le risposte.

Così argomentando tale organo ha quindi ritenuto che siano tali anche quelle precedute dalla locuzione "vero che", in quanto così facendo esse minerebbero l'attendibilità del dichiarante permettendo al teste di limitarsi a rispondere confermando il capitolo (!).

Ancora una volta la giustizia italiana dimostra di essere fin troppo legata a rigidi formalismi e soprattutto di non essere capace di offrire delle soluzioni che potrebbero ristabilire quella auspicata prevalenza del diritto sostanziale su quello processuale. Forse nel caso di specie si poteva anche ipotizzare una ammissione delle prove con la sola esclusione di quella locuzione che si riteneva "suggestiva" piuttosto che pregiudicare l'esito di un giudizio che ora andrà avanti senza la possibilità per la parte di fornire le prove necessarie dei fatti.

Nel caso di specie dopo aver rilevato d'ufficio l'inammissibilità dei capitoli, il Giudice ha tagliato corto: si passa direttamente alla CTU.

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Tribunale di Fermo testo ordinanza 3 dicembre 2015
Valeria Zeppilli

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