La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent.n. 22379/2004) ha stabilito che il danneggiato da un sinistro stradale, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno, ha diritto a essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, anche in mancanza di una specifica domanda in questo senso. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la recente giurisprudenza ha superato "il precedente, maggioritario, orientamento secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l'indennizzo
, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell'assicuratore" e che, l'ultimo orientamento tende a riconoscere tale diritto anche in mancanza di una specifica domanda autonoma. Infine la Corte ha precisato che "nell'azione diretta proposta dal danneggiato in un incidente stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile, ai sensi dell'art. 18 legge n.990 del 1969, la domanda di integrale risarcimento del danno deve ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese".
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