Alcune differenze tra i due istituti e alcuni casi di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

Avv. Francesco Pandolfi - L'Inps offre la propria nozione di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza.


La prima viene definita come una prestazione economica, da erogarsi dietro domanda, in favore di soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è accertata:

a) l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, in alternativa,

b) l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.


La seconda è pure definita una prestazione economica, a domanda, per il sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età: è una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in stato di bisogno economico.


Ferme queste due nozioni, la Corte di Cassazione è intervenuta mettendo in evidenza le specificità soprattutto della prima.


Con la sentenza n. 25225/14 l'indennità di accompagnamento diviene una prestazione molto particolare e specifica, dove l'intervento assistenziale non è destinato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, quanto piuttosto a sostenere il nucleo familiare.


In altri termini, siamo in presenza di un intervento che:


1) tende a dare coraggio alla famiglia affinché si faccia carico del soggetto in difficoltà,

2) tende ad evitare il ricovero in istituti di cura,

3) tende a far diminuire o contenere la relativa spesa sociale,

4) tende a consentire di fronteggiare sia l'incapacità di ordine fisico che psichico.


alcuni casi


Di seguito alcune fattispecie per le quali la Cassazione ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento:

caso A: soggetto che per vari deficit è incapace di svolgere atti elementari del quotidiano, tanto fisiologici quanto strumentali,

caso B: soggetto che per infermità mentali non ha autocontrollo ed è pericoloso per se ed altri,

caso C: soggetto demente che non può sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo,

caso D: soggetto che presenta un deterioramento delle facoltà psichiche ed ha incapacità di tipo funzionale,

caso E: soggetto con turbe caratteriali e comportamentali, affetto da oligofrenia di grado elevato, pericoloso, non in grado di parlare in modo corretto ma con soli monosillabi,

caso F: soggetto con demenza precoce.


Come parametrare questa indennità

La traccia segnata dalla Corte di Cassazione è chiara: al fine di riconoscere l'indennità di accompagnamento, il parametro da utilizzare non deve essere quello del numero di atti giornalieri, quanto piuttosto quello delle "ricadute" di tali atti quotidiani e gli effetti sulla salute del malato, il tutto per pervenire ad una più ampia protezione della sua dignità come persona.


Altre informazioni su questo argomento?


Contatta l'avv. Francesco Pandolfi


3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com


blog www.pandolfistudiolegale.it

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: