La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1508 del 25 gennaio 2005, ha affermato che nel caso in cui la notifica a mezzo posta sia fatta a persona di famiglia convivente con il destinatario, allorché quest'ultimo sia assente, la convivenza si presume dal fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto, salvo che l'interessato fornisca prova dell'assenza di qualsiasi convivenza, sia pure solo temporanea.

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