Per la Cassazione (13162/2002) non è punibile chi offende l'amante del proprio coniuge se all'offesa si è stati indotti per lo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui
Non è punibile chi offende l'amante del proprio coniuge se all'offesa si è stati indotti per lo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione (Sentenza n. 13162/02) affermando che in tali evenienze la presunta offesa all'amante, da parte del coniuge tradito, fa rientrare il comportamento del "reo", tra le scriminanti della provocazione, esimente applicabile ai reati contro l'onore.
Con tale decisione, i Giudici della Corte hanno quindi ritenuto applicabile detta esimente, che esclude la punibilità del reato di ingiuria e diffamazione, anche quando l'offesa sia diretta all'amante ossia a persona diversa da quella che ha posto in essere la provocazione.
Sul punto la Corte ha osservato che nel caso del tradimento, l'ingiustizia del fatto che scatena lo stato d'ira, è determinata non solo dal comportamento del coniuge traditore ma anche dall'amante di quest'ultimo.


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