La giurisprudenza ha confermato l'illiceità della vendetta trasversale scaturita dalla cessazione dell'adulterio

di Lucia Izzo - Non è infrequente il caso in cui, in una coppia, uno dei due intrattenga una relazione extraconiugale oppure si lasci andare ad una scappatella tradendo di fatto il compagno o il coniuge. Tuttavia, per taluni questo "incidente di percorso" rappresenta un errore a cui si cerca di porre rimedio ma lo spettro del tradimento può continuare a molestare, e non solo psicologicamente. Cosa accade, ad esempio, se l'ex amante rivela sui social network o a mezzo telefono la relazione con un uomo o una donna sposata? 

Si tratta di condotte che mettono a rischio e distruggono famiglie, che possono costare caro anche a causa delle reazioni spesso violente o dei risvolti psicologici, oltre che patrimoniali, causati da liti, separazioni e divorzi. 

La giurisprudenza si è occupata di fattispecie analoghe in diverse pronunce, tra cui emergono diverse pronunce rese direttamente dalla Corte di Cassazione.


Con la sentenza n. 28852/2009, la prima sezione penale, ha condannato per molestie l'amante che aveva inviato sms alla convivente del traditore per informarla della relazione. L'ex amante aveva riportato anche le asserite espressioni dell'uomo in termini sprezzanti nei confronti della compagna.

Inutile per la donna lamentare che la relazione fosse stata già scoperta da tempo e che il numero degli sms fosse irrisorio: la molestia, precisano gli Ermellini, può essere arrecata anche mediante l'invio di brevi messaggi di testo.


Di recente, ben due sentenze nel 2015 hanno affrontato il tema della vendetta trasversale a seguito dello scioglimento della relazione extraconiugale. 

Ad esempio è stata confermata la condanna per molestie nella sentenza resa dalla Cassazione n. 28493/2015 (per approfondimenti: "Cassazione: Commette reato la donna che informa la moglie del suo ex amante della relazione extraconiugale") nei confronti della donna che, durante tre distinte telefonate, aveva rivelato l'adulterio dell'ex amante a sua moglie. 


Inutile affermare che le telefonate fossero state lunghe e non assillanti, ipotizzando che la persona offesa aveva avuto interesse alle informazioni.

Per i giudici l'atteggiamento della persona offesa "non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte". 


Diversa la situazione affrontata dalla quinta sezione penale nella sentenza n. 29826/2015, che ha condannato l'amante che non si è limitato a rivelare al marito della traditrice della loro relazione, ma l'ha resa di pubblico dominio rendendosi autore di lettere anonime lasciate sul luogo di lavoro, trattandosi di un suo collega, nonché di numerosi atti persecutori (per approfondimenti: "Se l'ex amante infierisce sul marito "cornuto" è reato").  


I messaggi parlavano, tra l'altro, di "convegni sessuali" avuti con la donna, di presumibili rapporti con altri e addirittura che l'ultimo figlio della coppia avesse un diverso padre naturale. Considerato che ai messaggi si sono affiancati, tra l'altro, anche continui sms offensivi inviati al tradito, scritte ingiuriose lasciate sui muri della scuola frequentata dai figli della coppia e da altri atteggiamenti, per i giudici non vi è dubbio che si tratti di stalking


Fondati o meno che siano stati i messaggi, evidenziano gli Ermellini, questi hanno cagionato danno alla riservatezza e all'intimità sessuale delle persone offese con ampiezza, durata e carica spregiativa tali da rendere i messaggi stessi idonei a creare nei medesimi crescenti stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia a fronte del concreto aggravamento e consolidamento della violazione della riservatezza e della manipolazione dell'identità umana, sociale, etica di tutti i componenti della famiglia, nel contesto familiare e lavorativo.


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