Ancora sull'amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare di Jesi ha rigettato la richiesta di amministrazione di sostegno sulla base di argomentazioni attinenti ai rapporti tra l'istituto che ha compiuto un anno e l'interdizione. Il Giudice ritiene che - contrariamente a quanto sostenuto da illustre dottrina - nel caso di specie l'interdizione
non possa essere preclusa dal solo fatto della temporaneità: malamente si insiste a tal proposito sulla necessità di evitare il "marchio di infamia" costituito dall'interdizione; qui va detto con nettezza che ogni istituto va interpretato secondo la costituzione ed i parametri costituzionali; è stato conservato l'istituto dell'interdizione, si è giustamente accentuata la sua portata di protezione soggettiva, pertanto la finalità di evitarlo come marchio infamante non può sussistere, perché non v'è luogo ad alcuna infamia (se poi l'infamia c'è la strada rettilinea è la denuncia alla corte costituzionale). (Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Jesi - Ufficio del Giudice Tutelare, Ordinanza 11 gennaio 2005).

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