La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 30134/2004) ha stabilito che non è reato diffondere dati personali, nel caso in cui non si verifica un danno patrimoniale concreto. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "la modifica più evidente apportata dal D. Lgs. 196/03 all'articolo 35 della cit. ora articolo 167 consiste sul piano strutturale nella previsione nella fattispecie criminosa base dell'elemento del 'nocumento' attraverso la locuzione 'se dal fatto deriva nocumento', precedentemente costituente soltanto una circostanza aggravante, sicchè il delitto è stato trasformato da reato di pericolo presunto a quello di pericolo concreto con un'ulteriore maggiore tipicizzazione del danno e del profitto". Con questa decisione è stato assolto un assessore che aveva divulgato la lista dei soci di una associazione di cui anche lui faceva parte ai fini della campagna politica in sede di elezioni.
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