Non punibile la cessione del materiale pedo-pornografico se lo stesso è stato effettuato in autoscatto ed inviato volontariamente dal minore

Abogado Francesca Servadei - La legge 3 agosto 1998, numero 269, con l'articolo III ha modificato il Codice Penale introducendo l'articolo 600-ter e adeguando in tal modo l'ordinamento italiano agli impegni assunti in sede internazionale ai fini della tutela dell'integrità psico-fisica del minore. Proprio tale articolo, ed in modo particolare la fattispecie indicata dal legislatore nel IV comma, è stato il fulcro della sentenza con la quale la Suprema Corte di Cassazione (n. 11675/2016) ha escluso la punibilità del reato di cessione di materiale pedo-pornografico.

La vicenda

La fattispecie riguardava una minorenne che scattava dei selfie e volontariamente li cedeva ad altri, i quali, a loro volta li inviavano ad ulteriori soggetti; i primi soggetti che avevano inviato le foto dal contenuto pedo-pornografico, sono stati rinviati a giudizio, innanzi al Tribunale per i Minorenni, chiamati a rispondere del reato di Pornografia minorile ex articolo 600-ter, IV comma.

Il tribunale non ravvedeva l'ipotesi contestata, pronunciando una sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto, in quanto sosteneva che la minore, consapevolmente e volontariamente, aveva scattato ed inviato le foto; in sostanza l'esclusione di responsabilità in capo agli imputati veniva ravvisata in quanto la stessa persona offesa aveva agito nello scattare selfie dal contenuto pornografico e la stessa li aveva ceduti, non potendo quindi affermarsi che fosse stata strumentalizzata da terzi e non rientrando tale fattispecie in quella menzionata nel IV comma dell'articolo 600-ter ove il soggetto attivo è "Chiunque", escludendo con tale inciso il soggetto autore della condotta.

Per il Tribunale per i Minorenni la fattispecie per la quale gli imputati sono stati chiamati a rispondere si verifica nell'ipotesi in cui la cessione si realizza da persona "diversa" da chi scatta selfie e li cede.

L'impugnazione da parte del Pubblico Ministero non tarda ad arrivare per erronea applicazione della legge penale; l'organo inquisitore sostiene che si ravvisa la fattispecie di cessione di materiale pedo-pornografico nel caso in cui l'azione è posta in essere a prescindere dal soggetto cedente.

La decisione

I Giudici di Piazza Cavour respingono il ricorso asserendo che le condotte riportate nel citato articolo sono state poste in essere da un soggetto diverso da colui che il legislatore qualifica come "Chiunque". In sostanza, gli Ermellini configurano il reato di cui all'articolo 600 ter, nel I, II e III comma del Codice Penale, nel caso in cui il soggetto agente sia diverso dal minore che pone in essere la condotta tipica.

Chiave di volta nella pronuncia 11675/2016 della Suprema Corte sono i concetti di "alterità e diversità", individuati nel I comma della norma penale, i quali "non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore" consapevole e volenteroso di porre in essere la fattispecie indicata nel IV. Da ciò si evince che il reato deve escludersi nel caso in cui il minore stesso si è autodeterminato a realizzare il materiale pornografico.

Alle medesime conclusioni la Corte di Cassazione perviene per quanto concerne le circostanze aggravanti, le quali, presuppongono l'alterità tra l'autore del reato e la persona offesa.

In definitiva laddove il minorenne stesso coscientemente, liberamente e volontariamente scatta selfie a contenuto pornografico e li cede, ravvisandosi quindi la coincidenza nella medesima persona di chi scatta i selfie e di chi effettua la cessione, non vi sono estremi di reato in capo a coloro che a loro volta provvedono a diffonderli.


ABOGADO FRANCESCA SERVADEI-

STUDIO LEGALE SERVADEI

CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49

ALBANO LAZIALE (ROMA)

TEL 069323507

CELL: 3496052621

E-MAIL: francesca.servadei@libero.it


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: