Non può ritenersi integrato il delitto ex art. 609-bis c.p. ma soltanto un tentativo di violenza

di Marina Crisafi - Se un semplice bacio sulla guancia può costituire violenza sessuale (leggi: "Cassazione: anche il bacio sulla guancia è violenza sessuale"), non è così per chi costringe la vittima ad avvicinare il viso al suo organo genitale nudo senza però arrivare ad un contatto fisico. Senza consumazione dell'atto sessuale si configura infatti soltanto un tentativo di violenza, per cui niente reato. Ad affermarlo è la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza

n. 17414/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato in appello per violenza sessuale, perché dopo essersi abbassato i pantaloni e aver scoperto le parti intime, aveva afferrato con la forza la vittima per la nuca, aiutandosi anche con una catena passata intorno al collo, avvicinando la testa ai suoi genitali per costringerla a un rapporto orale. Rapporto che, però, alla fine non era stato consumato, per cui, ha evidenziato il Palazzaccio, seppur restano indiscutibili le modalità violente con le quali è stata connotata la condotta dell'agente, ai fini della configurabilità della consumazione del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. è necessario "che la violenza o la minaccia, nella versione costrittiva dell'abuso sessuale, abbia effettivamente determinato il soggetto passivo ad una costrizione a compiere o a subire un atto sessuale, perché se le modalità della condotta (ossia la violenza o la minaccia) sono idonee e dirette a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente ma siano improduttive del risultato perseguito, si configura il tentativo di violenza sessuale e non il reato consumato".

In altri termini, si legge nella sentenza, "per determinare la costrizione, la violenza o la minaccia devono comportare una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, mentre se sono esclusivamente idonee ed inequivoche a vincerne la resistenza, in quanto il soggetto passivo non compie o non subisce la condotta che la violenza o la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere, non comportano la consumazione del reato, configurando esclusivamente il tentativo punibile per mancata verificazione dell'evento".

L'immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima si ha - ha concluso quindi la S.C. - quando l'agente raggiunge le parti intime (zone genitali o comunque erogene della persona offesa) o provoca un contatto della vittima con le parti intime proprie, essendo indifferente, in tal caso, che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica, con la conseguenza che solo in siffatti casi può ritenersi la consumazione del reato di cui all'art. 609-bis c.p.".

Da qui la riqualificazione del delitto come solo tentato. Parola dunque al giudice del rinvio per la rideterminazione della pena.

Cassazione, sentenza n.17414/2016

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