Sul tema Cassazione, Sez. I, 20-2-2015, n. 3456, e GdP Macerata Giud. M.G. Vita 720/2015
di Paolo M. Storani - Abbiamo voluto affiancare alla recente pronuncia del Giudice di Pace di Macerata - Est. Vita (n. 720 del 1° dicembre 2015) la sentenza ivi richiamata: Cass., Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456, Pres. Aldo Ceccherini, Rel. Antonio Genovese.

L'accostamento serve per cercare di illustrare il concetto di trust, istituto di common law affrontato anche dalla medesima Sez. I della Cass., n. 10105 del 2014.

Questa la vicenda processuale vagliata dal Giudice Onorario.

Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice di Pace di Macerata, l'avv. Maria Giuseppina Vita, ha emesso la sentenza n. 720 dell'1-12-2015 con cui ha deciso il caso di un condominio che aveva ottenuto un'ingiunzione immediatamente esecutiva a titolo di oneri condominiali gravanti sugli opponenti.

Il condominio aveva richiesto il pagamento delle quote e notificato il decreto ingiuntivo agli odierni opponenti nel luogo della loro residenza (omettendo soltanto la loro qualifica di trustee).

Costoro opponevano di non essere mai stati proprietari delle unità immobiliari site nel condominio e che la società in nome collettivo precedente intestataria aveva conferito tali unità immobiliari in un trust, come da documento che versavano in atti.

Stando all'assunto di costoro, l'unico soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali era il medesimo trust.

"Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di cassazione (sentenza 3456/2015) - motiva il Giudice di Pace maceratese - il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto".

Prosegue l'Estensore che "l'art. 11 della Convenzione dell'Aja, la cui ratifica ha aperto le strade al Trust anche in Italia, afferma che il Trustee ha la capacità di agire o essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di Trustee, davanti ai notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica".

Pertanto, al GdP non è apparsa fondata l'eccezione sollevata dagli opponenti relativamente alla proprietà dei beni in capo al trust.

Infatti, nella fattispecie, alla luce dell'art. 156 c.p.c., il Giudice non togato ha ritenuto che "l'omessa indicazione della qualifica di trustee in capo ai destinatari del decreto ingiuntivo non possa rendere nullo l'atto stesso, tenuto conto del fatto che X ed Y sono effettivamente i trustee nominati nell'atto e proprietari dei beni a cui gli oneri condominiali si riferiscono, che l'atto è stato notificato alla loro residenza che è anche sede del trust, che il decreto ingiuntivo si riferisce ad oneri condominiali relativi ad unità immobiliari conferiti del trust, circostanza ben nota ai signori X ed Y, in quanto trustee, con impossibilità di 'confusione' rispetto al loro patrimonio personale. Si ritiene pertanto che l'atto abbia raggiunto il suo scopo".

Opposizione, dunque, rigettata, con conferma della esecutorietà immediata del decreto ingiuntivo e condanna degli attori - opponenti alla refusione delle spese di lite in favore del condominio.

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