Continua il travagliato excursus della guida senza patente: ora il legislatore affida la deterrenza alla sanzione pecuniaria
di Paolo M. Storani - Continua ad oscillare per la guida senza patente il demenziale pendolo del legislatore italiano: ora, a far data dal provvedimento di depenalizzazione, ritorna ad essere un illecito amministrativo per chi non è recidivo, mentre nello scorso decennio in un primo momento era stata depenalizzata, ma poi era ritornata reato.

In proposito proponiamo ai lettori di LIA Law In Action la pronuncia inedita dell'autorevole ed infaticabile pubblicista Dott. Domenico Potetti della Sezione GIP-GUP del Tribunale di Macerata emessa in data 13 aprile 2016; il provvedimento emette declaratoria di non doversi procedere contro l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, trasmettendo simultaneamente gli atti all'autorità amministrativa per i conseguenti provvedimenti.

TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP / GUP, 13 aprile 2016, Giudice Domenico Potetti



Nell'ipotesi in cui si sia proceduto con richiesta di decreto penale per un reato poi depenalizzato ai sensi del d. lg. n. 8 del 2016 (nel caso guida senza patente: art. 116, comma 15, CdS) e il conseguente decreto penale sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d. lg. cit., ma sia divenuto irrevocabile solo successivamente a tale data di entrata in vigore, il giudice della cognizione che ha emesso il decreto penale deve provvedere (ai sensi degli artt. 9, comma 3, del d. lg. 15 gennaio 2016, n. 8, e 129 c.p.p.) a dichiarare non doversi procedere contro l'imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, e a trasmettere (ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d. lg. 15 gennaio 2016, n. 8) gli atti all'autorità amministrativa.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente procedimento n. … Mod. 20 è stato emesso decreto penale depositato in data 19 dicembre 2015, ma divenuto irrevocabile in data dieci febbraio 2016 (quattro giorni dopo l'entrata in vigore del d. lg. n. 8 del 2016, che ha depenalizzato il reato oggetto di decreto penale: guida senza patente: art. 116, comma 15, CdS).

Infatti, la depenalizzazione della guida senza patente

è prevista ormai dall'art. 1, co. 1, del d. lg. n. 8-16, per cui non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena (della multa o) dell'ammenda, come nel nostro caso.

E il successivo co. 2 prevede che la disposizione del co. 1 (cioè la suddetta depenalizzazione) si applica anche ai reati in esso previsti (come la guida senza patente) che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (come nel caso della guida senza patente, per la quale il co. 15 dell'art. 116 CdS prevede che "Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno").

In tal caso, prosegue l'art. 1, co. 2, del d. lg. n. 8-16, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

Rileva inoltre l'art. 5 del d. lg. n. 8-16, per il quale "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione" (come nel nostro caso, per quanto detto sopra) "per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

L'art. 7, co. 1, del d. lg. n. 8-16 prevede che per le violazioni di cui all'art. 1 (quindi compresa la guida senza patente) sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e' competente l'autorità individuata a norma dell'art. 17 l. n. 689-81 (quindi nel nostro caso la "competenza" spetta al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ex art. 17, co. 2 e 5, della l. n. 689-81).

2) La questione che si pone nel presente caso è quella del da farsi al riguardo di un fatto - reato accaduto prima dell'entrata in vigore del d. lg. n. 8 del 2016, per il quale vi sia stata sentenza o decreto penale emessi anch'essi anteriormente alla data di entrata in vigore del d. lg. n. 8 del 2016, ma divenuti irrevocabili successivamente a tale data.

I riferimenti normativi per risolvere tale questione sono i seguenti.

L'art. 8 del d. lg. n. 8 del 2016 prevede (comma 1) che le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano (regola) anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che (eccezione) il procedimento penale non sia stato definito (alla data di entrata in vigore, par di capire letteralmente) con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Quindi il nostro caso (irrevocabilità dopo la data di entrata in vigore) non fa parte dell'eccezione, ed invece rientra nella regola.

Si applica cioè il regime sanzionatorio amministrativo: ma con quale rito?

A tale proposito il comma 2 dell'art. 8 cit. prevede che se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore (è non è quindi il nostro caso), con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, co. 4, c.p.p.).

Quindi, poiché nel nostro caso l'irrevocabilità è sopraggiunta dopo l'entrata in vigore del d. lg. n. 8 del 2016, non trova applicazione tale procedimento esecutivo semplificato.

L'art. 9, comma 1, del d. lg. n. 8 del 2016, prevede che nei casi previsti dall'art. 8, co. 1 (violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili), l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi (salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data).

Quindi nel nostro caso (procedimento penale non ancora definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili alla data di entrata in vigore del d. lg. n. 8 del 2016) vanno trasmessi gli atti all'autorità amministrativa (è ovvio, dato che si applica, come abbiamo visto, il sistema sanzionatorio amministrativo): ma ancora non è dato sapere quali regole vadano applicate in rito.

L'art. 2 del d. lg. n. 8 del 2016, non riguarda il nostro caso, ma il diverso caso in cui l'azione penale non e' stata ancora esercitata.

Ma al nostro caso si applica finalmente il comma 3 dell'art. 9 cit., ove prevede che se l'azione penale e' stata esercitata (come nel nostro caso), il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza inappellabile perché il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1 (cioè all'autorità amministrativa).

Vero è che lo stesso art. 9, comma 3, del d. lg. n. 8 del 2016, prevede che quando e' stata pronunciata sentenza di condanna (è il nostro caso, anche se si tratta di decreto penale, avente peraltro la stessa natura), è il giudice dell'impugnazione che dichiara che il fatto non e' previsto dalla legge come reato (ma decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili).

E tuttavia pare conforme all'intenzione del legislatore ritenere che, se l'impugnazione (al momento di entrata in vigore del d. lg. n. 8 del 2016) non vi sia ancora stata (nel caso del decreto penale l'atto di opposizione ha natura di impugnazione: v. Cass., n. 10621-02-03, RV 224701; conf. Cass., n. 10621-02-03 e C. cost. n. 55-10), non essendo detta impugnazione più possibile (data la sopravvenuta irrevocabilità della condanna), non potendo provvedere il giudice dell'esecuzione (come si è visto sopra), deve inevitabilmente provvedere il giudice che ha emesso la condanna divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d. lg. cit. .

Del resto, a conferma di ciò, basta ricordare che ai sensi della norma come sopra imposta dal legislatore (art. 129 c.p.p., comma 1), in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non è previsto dalla legge come reato lo dichiara (cioè lo deve dichiarare) di ufficio con sentenza.


P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE


Visti gli artt. 9, comma 3, del d. lg. 15 gennaio 2016, n. 8, e 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere contro …, per il reato a lui ascritto, perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

Visto l'art. 9, comma 1, del d. lg. 15 gennaio 2016, n. 8, manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti (in copia) al Prefetto di Macerata.

Macerata, li 13 aprile 2016.

IL GIUDICE


F.to Dott. Domenico POTETTI

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