Per la Cassazione sul titolare della carta grava un obbligo di custodia del bene

di Valeria Zeppilli - Se dovesse accadere, malauguratamente, di subire il furto della propria carta di credito, è indispensabile denunciare immediatamente l'accaduto alla banca.

Viceversa, si rischia di dover pagare per le operazioni che il ladro abbia eseguito, anche se superano il limite massimo di spesa giornaliero.

Ad averlo precisato è stata la sentenza numero 6751/2016, depositata dalla Corte di cassazione il 7 aprile e qui sotto allegata.

Più precisamente tale pronuncia ha respinto tutte le doglianze espresse dal ricorrente, vittima del furto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno, riformando quando statuito dal giudice di primo grado, aveva ritenuto legittimo il comportamento tenuto dalla banca, che aveva dato corso ai pagamenti in favore degli esercenti commerciali presso la quale l'autore del furto aveva abusivamente utilizzato la carta.

A detta del Tribunale, infatti, il comportamento del cliente doveva ritenersi gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte con la banca: egli infatti non aveva adeguatamente custodito la carta nella palestra (luogo ove gli era stata sottratta) né aveva verificato il suo perdurante possesso, tanto da essersi accorto del furto solo il giorno dopo e non aver tempestivamente avvisato la banca dell'accaduto.

Il cliente, davanti alla Cassazione, aveva tentato di invocare l'articolo 56 del codice del consumo (che però si applica solo ai contratti a distanza), di mettere in primo piano una presunta negligenza degli esercenti commerciali che avevano accettato il pagamento, di sminuire la gravità della sua colpa, di rilevare la palese contraffazione delle firme e di denunciare, genericamente, la violazione della normativa processuale.

Tutti motivi che però non hanno trovato accoglimento, tenendo conto del contesto processuale di riferimento.

Il pagamento alla banca delle somme spese dal ladro va quindi garantito, senza che il ricorrente possa più far nulla per esonerarsi.


Corte di cassazione testo sentenza numero 6751/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: