La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12568/2004) ha stabilito che in base all'art. 83, terzo comma c.p.c. (come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141), la procura rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, "deve essere considerata come apposta in calce a tale atto e, quindi,apprezzata alla stregua di una normale procura rilasciata subito dopo l'ultimo rigo dell'ultima pagina dell'atto medesimo" e che "resta conseguentemente irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza
da impugnare, dovendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal contesto dell'atto". I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che "la procura redatta su foglio separato, spillato e quindi materialmente unito al ricorso, per quanto valida, non comporta, di per sè, alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata" e che "la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, dal momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza
impugnata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità di essa rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che la procura è stata conferita in data anteriore a detta notifica".
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