Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce: "Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento
si prescrivono con il decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato". 2. Sulla materia, una consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis: sentenze n. 57, 58, 66, 67, 92, 93, 104, 107 e 116 del 2004) ha precisato i seguenti principi, che peraltro sembrano derivare senza difficoltà dalla lettera e dalla ratio della disposizione appena riportata: I) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, costituisce una disciplina speciale che prevale su quella generale civilistica: a quest'ultima può farsi pertanto ricorso solo per gli aspetti non disciplinati dalle normativa speciale. Affermare che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. ha natura "ordinaria", e quindi tendenzialmente generale, non risulta d'altra parte significativo, poiché lo stesso art. 2946 c.c. fa espressamente "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente". II) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 si articola sull'indicazione del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale (assegno, stipendio o pensione) e del tipo di quelle soggette invece a prescrizione decennale ("le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione" e "le indennità di licenziamento
"): per ragioni di chiarezza e di semplificazione amministrativo-contabile della materia, il legislatore ha infatti posto una disciplina speciale unitaria ed organica che prescinde dalla diversa natura delle "pensioni". III) Tra le "pensioni
" disciplinate dalla normativa speciale rientrano pertanto anche le pensioni c.d. tabellari, spettanti in relazione ad eventi lesivi dell'integrativa fisica occorsi durante la prestazione del servizio militare di leva, e le pensioni di guerra: se il legislatore avesse inteso invece riservare a queste pensioni un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale, le avrebbe infatti menzionate insieme con le "indennità" indicate al terzo comma. IV) D'altra parte, ritenere che le pensioni tabellari e/o le pensioni di guerra siano soggette ad un termine di prescrizione decennale in ragione della loro natura risarcitoria, o più precisamente indennitaria, comporterebbe un'ingiustificata differenziazione anche rispetto al "diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 comma 1 c.c.) e al diritto a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (art. 2948 n. 4 c.c.): trattasi infatti di diritti per i quali è pur sempre prevista una prescrizione quinquennale. V) Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, si applica non solo ai ratei di pensione ma anche agli emolumenti, in particolare le indennità integrative speciali e le tredicesima mensilità, che degli stessi ratei sono componenti o accessori. VI) Poiché la disposizione speciale del citato art. 2 stabilisce espressamente che "la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento", per il dies a quo del termine di prescrizione non può farsi riferimento ad altre disposizioni: in particolare, non rileva il diverso principio stabilito dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, che per le pensioni a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede invece che il termine di prescrizione quinquennale si applichi solo alle "rate di pensione non riscosse" e però già liquidate.
(Corte dei Conti, II° sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n° 340)

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