Aspetti procedurali sul decreto di revoca
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 20957/2004) hanno stabilito che il decreto della Corte d'Appello di cui all'art. 1129 c.c. che decide, in sede di reclamo, sulla revoca dell'amministratore di condominio, non è ricorribile per Cassazione. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "il decreto di cui agli artt. 1129, comma 3, c.c., ne evidenzia il carattere strumentale rispetto all'interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione, con la conseguenza che il decreto di cui agli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., avendo, non solo forma di decreto ma anche natura di provvedimento sostanzialmente amministrativo che, pur se incidentalmente statuisce su posizioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di mandato costituitosi tra condominio
ed amministratore, sarebbe privo del carattere della decisorietà, perché diretto a tutelare solo l'interesse obiettivo dell'amministrazione della cosa comune, nonché di quello della definitività, in quanto, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., modificabile o revocabile in ogni tempo, non solo con effetto ex nunc, in virtù di nuovi elementi sopravvenuti, bensì anche ex tunc per un riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze".
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