Con una recente sentenza (51092/2015) la Cassazione conferma la condanna a un analista finanziario che ha sconfinato nella illecita intermediazione finanziaria
di Fulvio Graziotto - Se il capitale dei clienti viene gestito dall'analista finanziario c'è intermediazione finanziaria abusiva. 

Con una recente sentenza (51092/2015) la Cassazione conferma la condanna a carico di un analista finanziario che ha sconfinato nella illecita intermediazione finanziaria perché gestiva il capitale dei clienti senza essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati.

Il caso

Un analista finanziario offriva consulenza a diversi privati, reperiti attraverso un proprio sito internet e conoscenti, con una struttura organizzata e operando direttamente sui conti dei clienti che gli avevano fornito le credenziali.

L'analista, una volta raggiunto l'accordo con i clienti, operava dal proprio studio sui loro conti correnti presso una banca estera, grazie alle credenziali che i clienti stessi gli fornivano, trasmettendo direttamente gli ordini per loro conto.

La moglie dell'analista aveva contribuito alla ricerca di nuovi clienti e aveva materialmente svolto attività relative all'apertura dei conti correnti dei clienti.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso dell'analista e ha confermato la condanna per esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, rifacendosi al principio giurisprudenziale secondo cui "integra il delitto di esercizio abusivo della attività di intermediazione finanziaria

(art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998), l'attività di consulenza - prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente - la quale non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale è disciplinata" (Sez. 5, n. 21065 del 10/03/2004; Sez. 5, Sentenza n. 22597 del 24/02/2012 Rv. 252958).

I giudici di legittimità hanno appurato che il sito web costituiva lo strumento per avvicinare possibili clienti, per cui l'operatività dell'imputato era indirizzata ad una piattaforma potenzialmente indeterminata di soggetti.

Inoltre, dalle risultanze processuali emerge il conferimento di una delega generalizzata ad operare per conto dei clienti e l'organizzazione informatica, l'esistenza di più computer e la consistenza delle spese che costituivano, come ben rilevato dai giudici di merito, indici sintomatici dell'esistenza di numerosi clienti.

Osservazioni

La Corte ha richiamato quanto già affermato in precedenti pronunce, e cioè che l'attività di consulenza, quando è parte integrante dell'attività di intermediazione finanziaria riservata ai soggetti autorizzati, integra il delitto di esercizio abusivo ex art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998.


Disposizioni rilevanti

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Vigente al: 2-1-2016

PARTE V - SANZIONI

TITOLO I - SANZIONI PENALI

CAPO I - INTERMEDIARI E MERCATI

Art. 166 - Abusivismo

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la

multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;

b) offre in Italia quote o azioni di OICR;

c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero l'attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.


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