Per il Tar Puglia, l'attività di intrattenimento è servente rispetto a quella principale che resta quella di somministrazione di alimenti e bevande

di Lucia Izzo - Non bastano la presenza di strumentazione musicale e del DJ incaricato della scelta dei brani musicali per desumere la natura imprenditoriale dell'attività di intrattenimento svolta dal locale, prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

Il titolare non dovrà, quindi, chiedere la necessaria autorizzazione per organizzare la serata musicale.


Lo ha deciso il Tar Puglia di Lecce, Sezione I, nella sentenza n. 3171 del  5 novembre 2015 (qui sotto allegata) annullando un provvedimento con il Comune di Gallipoli ha disposto la cessazione di attività di intrattenimento musicale effettuata da un locale.

Il comune era intervenuto con un'ordinanza emessa sulla base di un verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale, con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S. il quale dispone che "Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (...) feste da ballo (...) né altri simili spettacoli o trattenimenti".


Il locale lamenta il difetto di istruttoria che rende illegittimo l'atto impugnato, avendo l'Amministrazione emesso l'ordine di cessazione in esame sulla base di presupposti (intrattenimento musicale con ballo in assenza di autorizzazione amministrativa) non rispondenti all'obiettiva realtà fattuale.


Nel verbale ispettivo, infatti, si legge che la ricorrente "aveva organizzato una serata musicale all'interno dell'esercizio pubblico mediante strumentazione musicale professionale piatti mixer e Dj" e che "nel dehors si era radunato un gran numero di persone tali da far ritenere l'intrattenimento musicale quale attività principale rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande".


Tuttavia il Tribunale Amministrativo chiarisce che la fattispecie di cui all'art. 68 TULPS ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l'attività primaria esercitata dall'intrattenitore, desunta da elementi sintomatici quali "il pagamento di un biglietto all'ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l'utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell'evento, ecc".


Si esula, invece, da tale previsione quando la messa in onda di brani musicali è svolta dall'esercente al solo scopo di attirare potenziali clienti, spinti ad entrare all'interno del locale anche in ragione di quanto ivi offerto.

In questa ipotesi, infatti, l'attività rimane "ancillante e servente" rispetto a quella primaria che resta la somministrazione di bevande: la qual cosa emerge, nel caso di specie, dall'assenza di quegli indici sintomatici (pagamento del biglietto, pubblicizzazione dei vari eventi musicali, ecc.) che, combinati tra di loro, consentono di affermare la natura primaria, con carattere imprenditoriale, dell'intrattenimento musicale svolta dall'esercente il locale commerciale.


Per i giudici, i dati dai quali l'amministrazione ha desunto la natura imprenditoriale dell'attività di intrattenimento svolta nel locale appaiono discordanti: nessun particolare rilievo può essere attribuito alla presenza della strumentazione e del DJ incaricato di curare la selezione musicale essendo tali elementi del tutto compatibili anche con una attività di intrattenimento ancillare rispetto a quella,  prevalente, di somministrazione di cibi e bevande.


Viceversa, nessun accertamento è stato fatto in ordine agli indici sintomatici dell'attività di intrattenimento evidenziati in precedenza.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è accolto e l'atto impugnato annullato.

Tar Puglia, sentenza n. 3171/2015

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