La decisione
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, con sentenza n. 662 del 29 marzo 2004 (c.c. 18 novembre 2003) ha precisato l'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989 in materia di parcheggi.
L'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122
Stabilisce la norma che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti". L'art. 9 continua disponendo che tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela delle risorse idriche. In base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, o nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di un'area pertinenziale esterna.
Il caso in esame
Nel provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico viene rilevato che la società che aveva ottenuto la concessione edilizia per la ristrutturazione di un edificio e per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di questo, aveva realizzato delle autorimesse fuori terra. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale nel provvedimento si riferisce alla "realizzazione di box costruiti sopra il livello di campagna e racchiusi nelle strutture portanti di sostegno di una piazzola fiancheggiante la strada preesistente". Afferma il Consiglio di Stato che le autorimesse in questione, pertanto, non rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989, in base alla quale, se si tratta di costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione anche in contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come ordinarie nuove costruzioni. Correttamente, pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha ritenuto che le stesse non fossero sanabili, perché in contrasto con l'art. 2.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Per tale disposizione, infatti, concernente le "aree di salvaguardia ambientale", nella zona interessata sono ammesse unicamente interventi edilizi di tipo conservativo e non nuove costruzioni.
(Consiglio di Stato, Sent. 29/03/2004, n.662)

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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