Il nostro ordinamento pone a carico del soggetto passivo di tale reato numerosi strumenti per non correre il rischio di sopportare in silenzio gli atti persecutori
Secondo quanto emerge da un'indagine condotta dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, nell'arco di soli 3 anni (dal 2010 al 2012) sono stati iscritti più di 11.436 procedimenti per il reato di stalking. NUmeri che ci fanno comprendere ancor di più di quanto non emerga dai mass -media, quale può essere la portata del fenomeno.

Ma quali sono le tutele legali contro il dilagare di questo reato che il più delle volte vede come vittime le donne?

Abbiamo già spiegato come il termine "Stalking" di derivazione inglese abbia fatto ingresso nel nostro vocabolario al punto che il legislatore ha dovuto introdurre un'apposita fattispecie di reato: quella di "Atti persecutori" di cui all'art. 612-bis del codice penale (Vedi in proposito la guida legale sul reato di stalking con fac-simile e raccolta di articoli e sentenze).

Si tratta di una norma che, sostanzialmente, punisce gli atti persecutori reiterati e continui posti in essere in danno di persone quasi sempre legate all'autore del reato da un pregresso rapporto sentimentale.

In questo breve scritto esamineremo la fattispecie delittuosa dello stalking, soffermandoci, in particolare, sull'ammonimento e rinviando, per il resto, alla guida di carattere generale sopra indicata.

Il legislatore ha previsto che la vittima di "Atti Persecutori" o meglio di "stalking" ha sei mesi di tempo per presentare querela, attraverso la quale può dichiarare la sua volontà di perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio.

E la querela può essere ritirata fino a che non inizi il processo, purché la persona querelata accetti e non siano riportati fatti perseguibili d'ufficio.

Ma esiste un'alternativa alla querela?

Sì. Si tratta, appunto, dell'ammonimento (Vedi: Stalking: L'ammonimento del questore)

L'articolo 8 della legge n. 38/2009

L'ammonimento è disciplinato dall'articolo 8 della Legge n. 38/2009, il quale dà la possibilità alla persona offesa - purché non abbia già sporto querela - di esporre i fatti al Questore, formulando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta persecutoria.

La norma, così, recita:

"Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".

Cos'è l'ammonimento?

Da quanto visto emerge, quindi, che l'ammonimento è un provvedimento amministrativo - non penale - che ricade nella sfera di competenza del Questore che - su richiesta della vittima di comportamenti persecutori, valutati i fatti anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi - ammonisce il molestatore invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio.

Come si richiede l'ammonimento?

Il soggetto vittima di stalking deve presentare un'istanza di ammonimento presso qualsiasi Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri oppure direttamente presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Con la ricezione di tale istanza - che deve essere compilata in maniera dettagliata e documentata per dimostrarne l'attendibilità - il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge e valutando l'adozione nei suoi confronti di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell'ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata alla vittima ed una all'ammonito.

Si noti bene! Se l'autore, a seguito dell'ammonimento, continua nei suoi comportamenti persecutori la vittima può riferirlo alle Autorità competenti. In questo caso, questi verrà perseguito penalmente d'ufficio, subendo un aumento della pena.

Cosa deve indicare l'istanza di ammonimento?

La narrazione dei fatti deve essere scritta in modo preciso seguendo un ordine cronologico degli eventi che si sono verificati e sottolineando il rapporto che intercorre tra vittima e autore del reato.

E' bene indicare eventuali persone che hanno assistito a tali eventi in modo che possano riferire o all'Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di ammonimento o al Giudice nel caso sia sporta querela.

All'istanza va allegata tutta la documentazione in possesso, ovvero fotografie, filmati, sms, certificati medici…

L'istanza, così corredata, va depositata in Questura.

Quali comportamenti ricadono nella fattispecie delittuosa di stalking?

Ecco quindi che non necessariamente se si ritiene di essere vittima di stalking occorrerà sporgere querela.

Se lo si ritiene più opportuno, infatti, sarà possibile limitarsi a effettuare un'istanza di ammonimento.

Ma quando è possibile considerarsi vittima di stalking?

Sempre rinviando alla guida di carattere generale sopra linkata per ulteriori approfondimenti, si ricorda anche in questa sede che i comportamenti idonei ad integrare atti persecutori illegittimi sono vari.

Si pensi ad esempio ai pedinamenti; all'appostarsi fuori dall'abitazione o dal luogo di lavoro della vittima, alle telefonate o all'invio di sms e e-mail dal contenuto non gradito o osceno; alle minacce verbali o fisiche subite dalla vittima o dai suoi congiunti; al danneggiamento di oggetti di proprietà della vittima,…

Chi scrive ritiene necessario evidenziare che la varietà dei comportamenti spesso rende difficile per gli addetti ai lavori individuare il fenomeno.

Come capire allora quando si tratta veramente di stalking?

Per prima cosa si ricorda che le molestie devono essere ripetute nel tempo. Deve, quindi, trattarsi di più episodi, almeno tre, e non necessariamente dello stesso tipo che si manifestano in un arco temporale limitato, solitamente uno o due mesi.

Deve, inoltre, trattarsi di condotte non apprezzate dalla vittima e tali da suscitare nella stessa sentimenti di preoccupazione, ansia, paura per la propria incolumità o per quella delle persone a lei legate.

Quanto al bene giuridico tutelato dalla norma de qua, sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha individuato nella sola libertà morale della persona il bene giuridico tutelato dalla norma, non facendo riferimento alcuno allo stato di salute della vittima (Cass. Pen., 19 agosto 2010, n. 37013).

Quali i protagonisti di questa fattispecie delittuosa?

Sempre rinviando alla guida generale, si ricorda che i protagonisti della fattispecie criminosa sono due:

- il soggetto attivo

e

- il soggetto passivo.

Quanto al soggetto attivo c.d. stalker, l'art. 612 -bis c.p. prevede, al primo comma, che la condotta può essere posta in essere da chiunque, quindi da tutti gli esseri umani dotati della capacità penale, id est della capacità di essere soggetto del diritto penale, intesa come soggezione alla legge criminale.

Soggetto passivo è la vittima c.d. stalkizzata nei confronti della quale lo stalker pone in essere una serie di comportamenti ripetuti volti alternativamente alla ricerca di contatto, alla sorveglianza o al tentativo di comunicazione.

Vittime di stalking sono soprattutto le donne, talvolta anche gli uomini. Quando stalker è un ex - in questo soggetto è presente la voglia di vendetta, nata per essere stati lasciati o per incapacità di affrontare/ di reagire l'abbandono.

Chi subisce atti persecutori o molestie assillanti ha spesso difficoltà a confidarsi con qualcuno per cercare aiuto, sostegno… Questo perché? Per paura, vergogna o nella speranza di essere in grado di saper gestire da soli la situazione e che tutto si concluda al più presto. Spesso, però, la vittima sottovaluta il rischio.

Ed è per questo che, oltre alla querela, è previsto l'ammonimento: per scoraggiare l'atteggiamento arrendevole e timoroso delle vittime.

A tal proposito è interessante anche sottolineare che il nostro Legislatore ha individuato un'altra misura di tutela nei confronti della vittima di atti persecutori quando l'autore del reato non viene arrestato e continua nella sua azione persecutoria: il "Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"(art. 282 - ter c.p.p.).

Con tale divieto, il Giudice in sostanza prescrive all'autore "di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla vittima o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa".

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il Giudice può, altresì, prescrivere all'autore "di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone".

E, ancora, può vietare all'autore di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o ordinare modalità e imporre limitazioni quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative.

Si noti bene! L'art. 282-quater c.p.p. -"Obblighi di comunicazione"- prevede l'obbligo da parte dell'autorità giudiziaria di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza competente i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., nonché di darne comunicazione alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Ecco alcuni consigli da seguire nel caso in cui si è vittima di stalking:

1. Avere il coraggio di prendere in mano la situazione in modo determinato. Non sottovalutare mai il rischio della situazione;

2. In caso di una relazione sentimentale indesiderata avere la fermezza di dire "NO";

3. Non mostrare mai lo stato di stress e di ansia, restare indifferenti. L'aver paura incoraggia lo stalker;

4. Non seguire mai lo stesso tragitto, percorrere strade frequentate;

5. Non cancellare mai sms o email di contenuto intimidatorio o offensivo;

6. In caso di emergenza chiedere aiuto chiamando un numero di pronto intervento come il 112 o il 113, oppure rivolgersi al più vicino Comando Carabinieri o Ufficio di Polizia.

Avv. Luisa Camboni

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