Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 12269/2004) hanno stabilito che in caso di part time irregolare "l'aspetto contributivo torna ad essere regolato secondo il principio generale della materia, in base al quale è irrilevante la retribuzione effettivamente percepita, se inferiore ai minimi della contrattazione collettiva, ed essa diventa rilevante solo se supera tali limiti". I Giudici della Corte hanno inoltre affermato che "il più favorevole trattamento, quanto agli obblighi contributivi, dettato per il part-time regolare, è una conseguenza non già della prestazione lavorativa a tempo ridotto, ma del rispetto delle formalità previste dalla legge". Con questa decisione la Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale disattendendo il diverso orientamento in base al quale la nullità non produrrebbe effetto per il periodo in cui il contratto
ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe obbligato alla retribuzione e alla contribuzione secondo la previsione del contratto part-time.
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