Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 6/12 settembre 2004), ha stabilito che è legittima la divulgazione del provvedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine a carico di un suo iscritto e ciò sulla base del regime di pubblicità degli Albi, anche in funzione di tutela dei diritti di coloro che hanno rapporti con gli iscritti all'albo. L'Autorità ha quindi precisato che Ordini e collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano e ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell'albo professionale, può anche essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

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