La Cassazione precisa che il primo comma dell'art. 6 D.M. 127/2004 si applica solo per la liquidazione giudiziale a carico del soccombente

di Lucia Izzo - Ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a favore dell'avvocato che abbia prestato la sua opera in un giudizio relativo ad azione revocatoria, qualora il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia in applicazione del comma secondo dell'art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127.


Lo ha precisato la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19520/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da un avvocato per ottenere una maggiore liquidazione per l'opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria


Il Tribunale di Lecce liquidava al professionista la somma complessiva di euro 3.683,50 applicando l'art. 6, comma secondo, del D.M. 127/2004, avendo riguardo non al valore del credito alla cui tutela era diretta l'azione revocatoria, bensì al valore effettivo della controversia, criterio applicabile nella liquidazione degli onorari a carico del cliente. 


Il Tribunale, riteneva in aggiunta che nel caso di specie non fosse determinabile il valore effettivo della causa, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia degli atti di donazione di immobili richiesti dalla curatela del fallimento per cui il professionista aveva svolto la sua attività. 


Concordi gli Ermellini, che considerano non rilevanti i motivi di ricorso dell'avvocato, secondo cui il giudice avrebbe dovuto intendere il valore della causa pari a quello del credito alla cui tutela era preposta l'azione revocatoria (oltre cinque milioni di euro) e in via subordinata avrebbe dovuto considerare il valore nominale degli immobili oggetto dell'azione cosi da l'applicabilità delle tariffe comprese tra gli euro 103.300,00 e gli euro 258.300,00 piuttosto che quelle relative alle cause di valore indeterminato. 


Non è pertinente neppure il richiamo degli artt. 10 e 14 c.p.c. perché riguardanti la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nel giudizio di azione revocatoria (e in tal caso si applica il criterio del valore del credito alla cui tutela era diretta l'azione). 

Correttamente il Tribunale ha liquidato gli onorari a carico del cliente senza ricorrere alle presunzioni del codice di rito, sulla base dell'apprezzamento in fatto del valore della controversia


Le doglianze dell'avvocato non censurano la ratio decidendi del provvedimento impugnato e neppure contestano il richiamo al comma secondo dell'art. 6 D.M. 127/2004. 


In aggiunta, l'avvocato richiama il valore nominale degli immobili di cui è causa, ma non indica nulla che renda possibile identificare tali beni e riscontrare il valore asserito. 


Il ricorso va, pertanto, rigettato. 

Cassazione, sentenza n. 19520/2015

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