Ai fini del risarcimento, è richiesta al danneggiato la diligenza del buon padre di famiglia

A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it - Negli ultimi tempi la giurisprudenza si è più volte pronunciata sul risarcimento a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in tutti quei casi in cui il danno sia stato provocato da un automobilista dileguatosi immediatamente dopo il sinistro (c.d. pirata della strada).

Al fine di evitare facili frodi alle compagnie assicurative, è orientamento pacifico che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo, abbia l'onere di dimostrare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, ovvero che il danneggiante dell'auto pirata non sia stato identificato, per una causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 15367/2011; Cass. n. 8086/1995).

Principio cardine del processo civile è quello enunciato nell'articolo 2697 codice civile sull'onere della prova: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Certo non può pretendersi che l'infortunato, date le condizioni psicofisiche nelle quali presumibilmente si trova in conseguenza del sinistro, riesca sempre a prendere la targa del pirata della strada o a identificare il guidatore.

Né può gravarsi lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di "collaborazione ‘eccessivo' rispetto alle sue ‘risorse' che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (Cass. n. 9939/2012).

Tuttavia, allo stesso è richiesta una condotta diligente, improntata alla "normale diligenza del buon padre di famiglia" (cfr. n. Cass. 24449/2005).

Per il Giudice di pace di Perugia (sentenza n. 282/2015), ai fini della prova richiesta al danneggiato vittima di un mezzo fantasma "è sufficiente fornire indizi utili al riconoscimento del responsabile per poter ottenere la liquidazione del risarcimento. Infatti la prova del fatto che l'incidente sia avvenuto per causa di ignoti non richiede, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza oppure un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile".

È sufficiente, dunque, verificare che il danneggiato "abbia fatto il possibile avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto" (cfr. Gdp Perugia n. 282/2015).

Il presupposto che giustifica l'intervento del Fondo di Garanzia in luogo dell'assicurazione per la r.c.a. del danneggiante, "è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento, nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato", e cioè non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia, giusta accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito (cfr. Cass. n. 274/2015).

Così, i giudici della Cassazione non hanno ravvisato una condotta di normale diligenza (e quindi negato il risarcimento), nel caso di un ciclista travolto da una moto che aveva affermato di non aver potuto identificare il mezzo pirata soltanto perché era distratto (cfr. Cass. n. 12060/2014).

Analogamente, in una recentissima sentenza (Cass. n. 18308/2015 depositata il 18 settembre scorso), hanno negato il risarcimento al malcapitato che non aveva preso nota del numero di targa dell'auto del danneggiante e non si era fatto dare il numero di telefono nonostante lo stesso, dopo averlo tamponato, si fosse fermato e solo successivamente fosse risalito in macchina e scappato, ma non ad una velocità tale da impedire l'annotazione dei dati necessari per l'identificazione del veicolo.

Per piazza Cavour, le conseguenze della condotta "non diligente, imprudente, imperita del privato nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione" non possono quindi addossarsi alla comunità, in quanto suscettibili di vulnerare il sistema giacchè inidonee ad evitare abusi e possibili frodi.

Per cui nessun risarcimento da parte del Fondo.

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