La Corte Costituzionale (Sent. 15 luglio 2004 n. 224) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclami avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza
stessa anziché dalla sua comunicazione. I Giudici della Consulta hanno infatti precisato che la scelta dell'affissione quale forma di pubblicità idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa mentre risulta priva di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal Legislatore e ciò in quanto l'affissione determina una mera presunzione legale, tra l'altro insuperabile, di conoscenza dell'atto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.

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