Secondo il parere del CNF, l'essenziale è che non sia "equivoca" e "suggestiva"

di Marina Crisafi - Dopo aver detto sì alla pubblicità sugli autobus (leggi "Avvocati: sì alla pubblicità sugli autobus, purchè non sia "equivoca e suggestiva"), il Consiglio Nazionale Forense ha dato via libera, con il recente parere n. 5-bis pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale, anche a quella negli stadi, pre e post partita.

Il quesito (n. 442) formulato dal Consiglio dell'Ordine di Avezzano chiedeva se fosse possibile per gli avvocati fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria all'interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all'interno dello spazio pubblicitario del tabellone (ove vengono realizzate le interviste dei mass-media) in conclusione degli eventi sportivi.

E il CNF ha ammesso che né la legge professionale forense (cfr. art. 10 l. n. 247/2012) né il codice deontologico vietano tale forma di pubblicità posto che anzi entrambi ribadiscono "per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno" e con qualsiasi mezzo.

Così, oltre a portare "in giro per la città" il nome dello studio legale sulle fiancate degli autobus, sarà possibile vedere cartelloni giganti (6 metri per 2) sia durante una partita di calcio (o altro evento sportivo) che alle spalle dei giornalisti che intervistano i protagonisti a kermesse terminata, con tanto di ramo "specialistico".

Il tutto però entro i limiti previsti dall'art. 10 della Lpf. Ossia, come per gli autobus, cui il parere del CNF si riporta espressamente, pubblicizzando l'oggetto, la natura e i titoli dell'attività professionale, all'insegna della trasparenza e della correttezza, senza mai paragonarsi agli altri professionisti né essere "equivoci, ingannevoli, denigratori o suggestivi".


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