Due gli argomenti, entrambi di estremo interesse, trattati dal Garante nell'ultima newsletter. 1. In materia di intestazioni di schede telefoniche, il Garante ha stabilito che deve essere assicurato il diritto dell'interessato di conoscere l'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione della loro origine e dell'uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un dealer solo, sia che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le modalità in cui la truffa telefonica viene gestita. L'articolo 132 del Codice Privacy si riferisce unicamente ai dati di traffico e non anche agli estremi identificativi delle utenze.
2. Il Consiglio d'Europa ha elaborato i principi guida relativi all'uso dei dati personali nelle "carte intelligenti". In particolare, i) occorre informare correttamente l'interessato; ii) i dati personali raccolti e trattati attraverso smart card devono limitarsi al minimo indispensabile e devono essere utilizzati solo per scopi legittimi e specifici; iii) i dati sulla salute, in particolare, possono essere trattati solo se vi è una previsione di legge oppure con il consenso dell'interessato e dovranno essere adottate misure di garanzie come la cifratura; iv) Occorre procedere con cautela nell'utilizzazione di smart card come mezzo di pagamento se in esse sono registrati dati sensibili. (Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter 28 giugno - 4 luglio 2004).

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: