Giro di vite della Cassazione nei confronti degli psicologi improvvisati. Anche se le 'sedute' servono per 'individuare la radice psicologica delle patologie' da cui sono affetti i clienti, agli psicoterapeuti non medici 'e' assolutamente vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica'. A mettere un freno al dilagare di 'strizzacervelli' improvvisati, e' la Sesta sezione penale della Suprema Corte (sentenza 17702) che ha reso definitiva la condanna a nove mesi di reclusione e a 500 euro di multa inflitta a Giancarlo B., un pranoterapeuta milanese che era solito curare i propri pazienti da vari malesseri, facendo loro prima 'domande relative alla vita personale e familiare' per 'individuare i problemi alla base delle patologie'. Un comportamento 'non inconsueto' tra gli psicoterapeuti non medici che pero' la Cassazione ha censurato.
Fissando i paletti per l'esercizio della professione di psicologo, piazza Cavour sancisce che 'il giudice deve valutare se l'atto sia comunque espressione di quella competenza o di quel patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta, verificando con rigore se le modalita' di esercizio rivelino all'esterno i caratteri tipici di quell'ordinamento professionale'. Questo perche', scrive ancora la Suprema Corte, si deve 'evitare che determinate attivita', particolarmente delicate e socialmente molto rilevanti, siano lasciate al libero esercizio di chiunque ne abbia voglia'.

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