La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4400/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità contrattuale del medico che si sia reso responsabile di una diagnosi errata, integrante di per sè l'inadempimento, in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. I Giudici hanno inoltre precisato che il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e la morte del paziente può ritenersi sussistente quando ricorrano due requisiti a) la ragionevole probabilità (da valutare con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, e non soltanto con riferimento alla statistica clinica) che, se il medico avesse tenuto la condotta omessa, il paziente sarebbe sopravvissuto; b) la mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti l'"exitus". Con questa decisione la Corte ha cassato la Sentenza
di merito che non aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio in quanto, in una situazione in cui al paziente, presentatosi presso un Pronto Soccorso, non era stato diagnosticato sulla base del solo esame clinico l'aneurisma addominale in atto, si era ritenuto che il medico di turno fosse esente da colpa, nell'incertezza circa la presenza di acuti dolori addominali che avrebbero consentito la diagnosi immediata.

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