Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 9492/2004) hanno stabilito che non è possibile convertire la pensione d'invalidità in pensione di anzianità. I Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che "il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità
, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento (prima dell'età richiesta prima dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia) sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunte con la prosecuzione dell'attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione" e che la ragione va ricercata nella "sostanziale diversità di questo beneficio (discrezionalmente concesso dal legislatore, come ha affermato la Corte Costituzionale) rispetto all'intervento previdenziale diretto a proteggere il lavoratore dal rischio-evento protetto dalla garanzia costituzionale, che per la disciplina dell'art. 22 della legge n. 153/1969 assume rilievo solo al compimento dell'età pensionabile". Infine la Corte ha precisato che "questa ricostruzione non prospetta alcuna ingiustificabile disparità di trattamento, in relazione al principio di cui all'art. 3 Cost., nel confronto della posizione del pensionato di invalidità che continui a prestare attività lavorativa con quella del soggetto che con piena capacità di lavoro raggiunga i requisiti assicurativi e contributivi della pensione di anzianità. Si tratta infatti di situazioni evidentemente diverse e non comparabili, data la tutela previdenziale di cui già gode l'invalido".
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