Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per escludere dall'intervento penale i reati bagatellari

Abogado Francesca Servadei 

Studio Legale Servadei 

Corso Giacomo Matteotti 49 - Albano Laziale (Roma) 

tel 069323507 - cell: 3496052621 e-mail: francesca.Servadei@libero.it 

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 numero 28 , Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1 lettera m) della Legge 28 aprile 2014 num. 67 ha apportato notevoli modifiche sia al Codice Penale sia al Codice di Procedura Penale; nel primo sostituendo il vecchio Titolo V, Capo I  con il seguente Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena e quindi introducendo l'articolo 131 bis; nonché al Codice di Rito all'articolo 411, aggiungendone anche  il comma 1bis, prevedendo il comma 1 bis  al 469 e introducendo l'articolo 651 bis.

Il principio su cui si fonda tale modifica consiste nell'escludere dall'intervento penale tutti quei reati per così dire bagatellari .

Le modifiche apportate sono vigenti dal 2 aprile 2015.

ARTICOLO 131 BIS C.P. ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO.

 L'articolo 131 bis c.p. prevede due importanti presupposti: a) tenuità del fatto e b) non abitualità della condotta.

Il concetto di tenuità  si riferisce non solo a quei reati per i quali la Legge prevede una pena nel massimo non superiore a cinque anni  ovvero  pena pecuniaria, sola o congiunta  a quella detentiva che nel massimo non supera i cinque anni, ma anche alle modalità della condotta e per l'esiguità del danno e del pericolo , valutate alla luce della Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena,  di cui all'articolo 133 del Codice Penale

. E' lecito osservare però che il Codice Penale presenta una moltitudine di reati per i quali il Legislatore ha previsto una pena nel massimo a cinque anni e pertanto al fine di evitare una "depenalizzazione di massa" ha posto dei paletti all'applicabilità di tale articolo; infatti, nel II comma della citata norma sono menzionati una serie di presupposti in virtù dei quali l'offesa, pur non superando la pena edittale dei cinque anni, prevede la non applicazione del neointrodotto articolo; trattasi nel caso in cui l'offesa non può considerarsi di particolare tenuità:  1) nel caso in cui l'agente ha posto in essere condotte per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali ( all'uopo vedere articolo TUTELA degli ANIMALI nel Codice Penale  e nella Convenzione Europea per la Protezione degli Animali  da Compagnia ); 2) l'agente ha usato   sevizie; 3) si è approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in riferimento all'età ovvero, 4) nel caso in cui dalla condotta siano derivate lesioni gravissime o la morte della persona offesa.

Per quanto invece concerne il concetto di comportamento abituale esso implica che l'agente sia stato dichiarato delinquente abituale, per tendenza, professionale o nel caso in cui abbia commesso reati della medesima indole anche se, presi singolarmente, siano considerati di particolare tenuità ovvero nel caso in cui i reati commessi abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il IV comma del citato articolo  prevede che, affinché sia determinata la pena detentiva di cui al I comma dell'articolo 131 bis Codice Penale, non si deve tener conto delle circostanze, salvo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa  da quella ordinaria  del reato e di quelle ad effetto speciale; inoltre  per l'applicabilità di cui al I comma, relativamente alle pene ad effetto speciale, non si tiene in considerazione il Concorso di circostanze attenuanti di cui all'articolo 69 Codice Penale.

Il V ed ultimo comma dell'articolo in esame comporta che la particolare tenuità si applica nel caso in cui essa è considerata come circostanza attenuante.

Particolarmente importante sono i riflessi che l'articolo 131 bis del Codice Penale ha avuto in sede procedimentale; infatti, con il novellato articolo 411 del Codice di Procedura Penale  il Legislatore ha aggiunto una nuova ipotesi di archiviazione risultante dal fatto che il reato per il quale si procede sia di particolare tenuità quindi, richiamando l'articolo 131 bis del Codice Penale. Al comma 1 è stato aggiunto il comma 1 bis, in virtù del quale nel caso in cui l'archiviazione sia richiesta ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., il PM ne deve dare avviso non solo alla persona indagata, ma anche alla persona offesa, indicando che, nel termine di dieci giorni,  non solo hanno facoltà di prendere visione degli atti, ma è concessa loro la possibilità di  presentare opposizione,  la quale  deve essere motivata a pena di inammissibilità. Nel caso in cui l'opposizione non risulti ammissibile si applica il II comma dell'articolo 409 del Codice di Procedura Penale e, sentite le parti, nel caso in cui la richiesta venga accolta, provvede con ordinanza. Nel caso in cui decorrano dieci giorni senza che sia richiesta opposizione, ovvero essa sia inammissibile il Giudice procede e pronuncia decreto motivato nel caso in cui accolga la richiesta di archiviazione. Nei  casi in cui non accoglie la richiesta il Giudice restituisce gli atti al PM, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.

Ulteriori modifiche al Codice di Rito si sono attuate con l'introduzione del comma 1 bis all'articolo 469, in virtù del quale il Legislatore ha previsto che il Giudice, in via predibattimentale, con l'audizione in camera di consiglio della persona offesa se comparsa, può pronunciare sentenza di non  luogo a procedere  anche nel caso in cui l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del Codice Penale

Articolo 651 bis del Codice di Procedura Penale, EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO IN SEDE CIVILE O AMMINISTRATIVO DI DANNO. La sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'articolo 131 bis del Codice Penale ha efficacia di giudicato sia in sede civile che in sede amministrativa; tale efficacia si riscontra anche  se pronunciata in sede di procedimento abbreviato salvo che lo stesso rito alternativo non sia stato accettato dalla parte civile, la quale, quindi,  vi si opponga .

Il Decreto Legislativo 28/2015, introduttivo dell'articolo 131 bis del Codice Penale e modifiche al Codice di Rito, all'articolo 4 statuisce  che i provvedimenti emanati saranno annoverati nel certificato penale.

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