Esclusa dalla Cassazione la vessatorietà delle clausole che negano l'indennizzo in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato in quanto conformi al dettato dell'art. 1900 c.c.

di Marina Crisafi - Non c'è indennizzo per l'assicurato se il sinistro stradale è stato provocato dalla sua condotta, dolosa o colposa, anche se non è stata la causa esclusiva dell'evento dannoso. Con questo principio, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9448/2015 pubblicata oggi, ha rigettato il ricorso di un automobilista che impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano per aver escluso l'indennizzo assicurativo in suo favore a seguito delle gravi lesioni personali riportate in seguito ad un incidente stradale.

In particolare per la corte territoriale, il fatto che l'uomo, dopo circa due ore dal sinistro, fosse risultato positivo all'alcoltest, con un tasso risultato ben 6 volte maggiore rispetto al limite consentito, e con tracce di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) nel sangue, come rilevato dagli esami tossicologici, significava che lo stesso, con la sua condotta, era stato la causa del sinistro.

Risultato: l'assicurazione non copre i danni riportati alla persona e, quindi, l'indennizzo è escluso tout court.

L'uomo portava la questione di fronte alla Cassazione, tentando la strada della vessatorietà delle clausole della polizza assicurativa nel punto in cui negavano l'indennizzo.

Ma la tesi non regge.

L'assicurazione, infatti, ha sentenziato la S.C., non si estende, ex lege, ai rischi causati da dolo e colpa grave, per cui le clausole contrattuali che negano l'indennizzo in tali ipotesi non possono dirsi vessatorie.

L'inoperatività della copertura assicurativa, hanno spiegato gli Ermellini, concordando con il giudice di merito, non discende soltanto dalle clausole pattizie, asseritamente ritenute vessatorie, ma anche dal principio di cui all'art. 1900 c.c. "secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario", che trova applicazione anche laddove la condotta dolosa o colposa dell'assicurato non sia stata l'unica causa del verificarsi dell'evento dannoso.

Pertanto, ha concluso la sesta sezione della S.C. respingendo il ricorso, la clausola contrattuale che esclude dall'obbligo dell'indennizzo anche i sinistri stradali favoriti dalla condotta dolosa o colposa dell'assicurato, "riproduce un dettato di legge e non abbisogna di alcuna forma speciale". 

Scarica l'ordinanza n. 9448/2015

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