Le proposte di miglioramento al PCT da parte della Fondazione per l'Innovazione Forense al tavolo ministeriale del 20 aprile. In allegato il documento ufficiale

di Marina Crisafi - Superata la fase di "novità" e di "spiazzamento" che ha caratterizzato la sua introduzione, il processo civile telematico si sta facendo largo nelle prassi dei tribunali e dei soggetti a vario titolo coinvolti, in primis gli avvocati, conquistando anche il "target" dei più restii ad abbracciare la rivoluzione digitale della giustizia italiana.

Il bilancio, non certo rose e fiori, evidenziato qualche mese fa (leggi: "Processo civile telematico: lo stato dell'arte e il caos dei tribunali") sembra ormai superato, dunque, ma, molti ancora restano i nodi irrisolti e le possibilità di sfruttare ed incrementare, in termini di efficienza, le potenzialità dello strumento telematico.

In sostanza, si può fare di più.

E a lanciare, quelle che per certi aspetti costituiscono importanti modifiche "sostanziali" alla disciplina vigente, è la FIIF, la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, in occasione del tavolo convocato dal ministro della giustizia Andrea Orlando lo scorso 20 aprile.

 

Estensione del deposito telematico a tutti gli atti processuali e introduzione dell'accettazione automatica dei depositi, ma anche modifica della disciplina della procura digitale, dell'accesso alle banche dati e delle attestazioni della conformità delle notifiche effettuate a mezzo pec. Questi i principali interventi innovativi proposti dalla FIIF al tavolo ministeriale e confluiti in un documento ufficiale (allegato qui sotto in versione integrale) con l'obiettivo di coordinare e integrare la normativa esistente al fine di aumentarne significativamente l'efficienza.

 

Ecco, nel dettaglio le proposte considerate ad "alta priorità" dalla Fondazione:

 

-       Deposito telematico per tutti gli atti processuali

Estendere la facoltatività dei depositi telematici anche nei procedimenti pendenti a tutti gli atti del processo è la prima priorità presa in considerazione dalla FIIF.

Integrando l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 con tre nuovi commi (9-octies, 9 nonies, 9-decies) contenenti la possibilità di depositare telematicamente tutti gli atti processuali anche nei procedimenti in corso, apporterebbe secondo la FIIF due vantaggi significativi: il superamento delle incertezze interpretative cui l'attuale formula normativa ha dato luogo, in ordine all'ammissibilità o meno del deposito di determinati atti; il perseguimento dell'obiettivo di rendere interamente informatico il processo su tutto il territorio nazionale.


- Chiarimenti sul potere di attestazione di conformità

Sempre caratterizzato da priorità alta è il chiarimento in ordine al potere di attestazione della conformità delle copie.

Estendere tale potere appare essenziale per la FIIF al fine di ricostruire il fascicolo processuale telematico (nei casi, per esempio, di impugnazione) e poter gestire meglio i fascicoli "ibridi".

Considerato anche il prossimo step del 30 giugno che introdurrà l'obbligo del deposito telematico presso le Corti d'Appello, ciò darebbe "al difensore la possibilità di costituirsi in formato telematico allegando copia conforme di tutto il proprio fascicolo di primo grado che potrebbe già trovarsi interamente nel fascicolo telematico del primo grado".

Inoltre, ai fini di una maggior responsabilità dei soggetti autorizzati ad effettuare le certificazioni di conformità, secondo la Fondazione è opportuno prevedere che "quando compiono detta attestazione essi siano considerati pubblici ufficiali", nonché prevedere un'espressa modalità di attestazione delle copie conformi anche in virtù dell'entrata in vigore del D.p.c.m. 13.11.2014 e in coordinamento con la l. n. 53/1994.

-       Procura alle liti digitale

Aggiornare l'art. 83 c.p.c. è un'altra delle priorità massime della FIIF in riferimento sia alle modalità di rilascio della procura sottoscritta (con firma digitale o elettronica qualificata) e della sua trasmissione che alla trasmissione telematica della procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo.

A tal fine, la nuova disposizione dovrebbe essere modificata consentendo l'apposizione della procura alle liti su foglio separato, inserito nella stessa pec che contiene l'atto al quale si riferisce, nonché prevedendo che se la procura "è stata sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata della parte, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette il duplicato informatico".


- Trasmissione accordo di negoziazione assistita

Oggetto di modifica da parte della Fondazione degli avvocati è anche il c.d. decreto giustizia (d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014). In particolare, l'intervento riguarda l'art. 6 che prevede l'onere per gli avvocati della trasmissione agli uffici comunali dell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale o divorzio raggiunto dai coniugi.

Secondo la FIIF la procedura di trasmissione potrebbe essere notevolmente semplificata, legittimando così una prassi sempre più diffusa, attraverso l'introduzione di un comma 3-bis al suddetto articolo, contenente la previsione di una trasmissione dell'accordo con modalità telematica e il potere conseguente dell'avvocato di estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale (mediante firma digitale o elettronica).

-       Accettazione automatica dei depositi

Pur avendo una priorità "media", altra significativa proposta della FIIF riguarda l'accettazione automatica dei depositi.

Si introduce, in sostanza, il principio secondo il quale gli atti e i documenti depositati telematicamente dalle parti vengono inseriti nel fascicolo informatico automaticamente e vengono resi immediatamente visibili agli altri soggetti del processo, escludendo quindi l'intervento del cancelliere.

Ciò consentirebbe, afferma la FIIF, "di evitare la lesione del diritto al contraddittorio ed alla difesa denunciata da più parti nell'ipotesi in cui, avvenuto il deposito tempestivamente, la ‘accettazione' da parte del cancelliere avvenga con ritardo di qualche giorno, riducendo così il termine per la eventuale replica o per indicazione prova contraria (in particolare per memorie 183 n. 3 e per memorie di replica ex art.190)".

Quanto alla proposta normativa, la stessa potrebbe essere attuata aggiungendo un apposito comma 7-bis all'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012.

 

Qui le proposte della FIIF

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