Una pronuncia del Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Avvocato Giuseppina Capone,
Ordine degli avvocati di Santa Maria C.V.
e-mail: pinacapone@inwind.it 

I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali erogate dall'Inps, in particolar modo per l'assegno del nucleo familiare di cui all'art. 65 L 448/98, anche per il periodo anteriore al 2013. 

E' quanto pronunciato dal Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, nella Sentenza n. 1590/2015 pubblicata il 08/04/2015. 

Il caso inizia con il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria, difesa dall'avvocato in epigrafe, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, contro l'Inps e il comune di residenza, per essersi visto negare, per l'anno 2012, l'attribuzione del sopramenzionato assegno in quanto cittadina extracomunitaria. 

Con la proposizione del ricorso si chiedeva la cessazione del comportamento discriminatorio, tenuto con il diniego dal comune e dall'Inps, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la relativa condotta. Va osservato che il diritto all'assegno in questione è stato esteso ai cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, solo dal comma1 dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge comunitaria per il 2013) la cui emanazione è successiva alla proposizione del ricorso. 

Il secondo comma dell'art. 13 l. n. 97/2013, espressamente prevede la copertura di spesa solo a partire dal 1 luglio 2013. Il Giudice, nella sentenza di accoglimento del ricorso, evidenzia come la Corte EDU con la sentenza Dhahbi c. Italia dell'aprile 2014, ha affermato che l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con permesso non di breve periodo, da una prestazione sociale familiare, in ragione unicamente della loro condizione di stranieri, è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea. 

Pertanto, la limitazione temporale operata dall'art. 13 legge n. 97/2013 risulta in contrasto con l'art. 117 primo comma Cost. nella parte in cui, essendo questi ultimi discriminati rispetto ai cittadini italiani e comunitari, per i quali non opera tale limite temporale. Pertanto il Giudice, ritenendo che, applicando il limite temporale del 1 luglio 2013, sarebbe violato il parametro interposto costituito dal principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea, ha ritenuto di attribuire il beneficio in questione ai cittadini extracomunitari di lunga residenza anche per il periodo anteriore al 2013. Ha, pertanto, condannato l'Inps, quale ente pagatore, alla corresponsione della relativa prestazione per l'anno 2012 in favore della cittadina extracomunitaria.

Avvocato Giuseppina Capone,
Ordine degli avvocati di Santa Maria C.V.
e-mail: pinacapone@inwind.it 

testo sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1590/2015

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