La seconda sezione penale della corte di cassazione ha rilevato sul. Un contrasto giurisprudenziale

Con l'ordinanza n. 16634 del 21 aprile 2015 la Corte di Cassazione (seconda sezione penale) dopo aver rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla validità, nell'ambito del processo penale, delle notifiche a mezzo PEC fatte al difensore (in data anteriore al 15 dicembre 2014) da ufficiali giudiziari non autorizzati con decreto ministeriale, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.


Sotto il profilo normativo le Sezioni Unite dovranno chiarire se le disposizioni contenute nell'articolo 16 comma 9 lettera c) del D.L. 179/12 (convertito in Legge 221/2012) che fissano i termini di decorrenza delle nuove disposizioni sulle comunicazioni e notificazioni per via telematica, si possano applicare anche agli Uffici giudiziari già autorizzati già in data anteriore all'entrata in vigore del DL 179 (con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 51  D.L. 2008, n. 112/2008) a notificare via PEC gli atti relativi ai procedimenti penali, a persone diverse dall'imputato.


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