La Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato che lamentava la nullità dell'intero giudizio di appello

di Marina Crisafi - Il certificato medico che attesta l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato per motivi di salute può essere disatteso dal giudice soltanto con adeguata motivazione, attenendosi alla natura e al carattere impeditivo dell'infermità risultante dal referto, ovvero, in caso di dubbi, disporre una visita medico-fiscale di controllo.

Con questo principio, la sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12643 del 25 marzo scorso, ha accolto il ricorso di un imputato che lamentava la nullità dell'intero giudizio di appello in quanto si era svolto in sua assenza nonostante il legittimo impedimento attestato dal certificato medico (nella specie, ritenuto affetto da "gastroenterite con diarrea e febbre", dalla guardia medica con necessità di "riposo assoluto e cure mediche"), ritenuto non "assoluto" dalla corte territoriale di Milano senza neppure disporre visita fiscale.

La S.C. conferma le doglianze.

È vero, infatti, hanno affermato i giudici di legittimità, che in materia è riconosciuto il carattere discrezionale della valutazione del giudice, tuttavia, questa deve essere sorretta da una motivazione "adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia giustificazione che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità a comparire, occorrendo, invece, che la motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici".

Sicché, hanno osservato gli Ermellini, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura dell'infermità in essa attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato, in modo assiomatico, senza spiegare, come avvenuto nel caso di specie, il perché la patologia accertata nel referto medico prodotto non costituisce un legittimo impedimento.

Laddove permangano ancora dei dubbi sul carattere della patologia diagnosticata, hanno continuato i giudici bacchettando la corte di merito, prima di valutarne negativamente la sussistenza, occorre "disporre una vista fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza".

Su questo assunto, la corte ha annullato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

Cassazione Penale, testo sentenza 12643/2015

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