Un ritardo di 27 giorni ha comportato la sanzione disciplinare dell'ammonizione

Una tirata d'orecchie per i magistrati disorganizzati che non prestano attenzione alle scadenze arriva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno confermato una sanzione disciplinare emessa a carico di un Giudice "reo" di aver tardato nella scarcerazione di un detenuto in custodia cautelare.


La suprema corte (sentenza 20 marzo 2015, n. 5683 qui sotto allegata)  ripercorre la vicenda processuale a partire da quando un giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare aveva impugnato un provvedimento del consiglio superiore della magistratura che aveva affermato la sua responsabilità per l'illecito previsto dagli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.


Il magistrato aveva emesso con un ritardo di sette 27 giorni un provvedimento per liberare l'indagato omettendo di controllare la scadenza del termine massimo di durata della custodia cautelare.


Veniva quindi inflitta la sanzione dell'ammonimento.


La sezione disciplinare del CSM aveva fatto notare che la presenza di una cattiva organizzazione dell'ufficio non potesse essere motivo di giustificazione per il magistrato anzi "Proprio quell'inadeguatezza avrebbe dovuto spingerla a prestare una particolare attenzione alle scadenze dei processi con indagati detenuti".



Difendendosi in Cassazione il giudice aveva sostenuto che il dovere di controllo sulla scadenza delle misure cautelari poteva essere da lei preteso laddove ne risultasse a conoscenza e, nonostante ciò, non avesse esercitato maggiore attenzione. Del resto non erano emerse analoghe omissioni in passato e si sarebbe quindi dovuto considerare scusabile il comportamento che aveva dato luogo alla tardata scarcerazione.


Una tesi che non ha convinto i giudici della Suprema Corte.

Come si legge nella parte motiva "La sentenza impugnata parte dal rilievo, basato sugli esiti degli accertamenti ispettivi, della cattiva organizzazione dell'ufficio della dott.sa L. , segnatamente evidenziando l'approssimazione e la superficialità riservata a scadenze procedurali assolutamente essenziali, come quelle concernenti i termini di fase della custodia cautelare, conseguente alla mancata annotazione delle date di effettiva cessazione delle misure sul registro scadenziario". 

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata.




Cassazione, sezioni Unite Civili, sentenza 20 marzo 2015, n. 5683

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