Per individuare il foro competente, nelle liti tra l'avvocato e l'ex cliente, conta la dimora effettiva e non la residenza anagrafica del cliente

di Marina Crisafi - È la dimora effettiva quella che conta e non la residenza anagrafica per stabilire quale sia il giudice competente a decidere della lite tra avvocato e cliente dopo  l'ingiunzione ottenuta dal primo per il pagamento delle spettanze.

Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza n. 6333/2015 depositata ieri, confermando la decisione del giudice di merito che dichiarava l'incompetenza territoriale del tribunale di Arezzo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dall'avvocato nei confronti di un cliente per il pagamento di circa 44mila euro di prestazioni professionali.

L'ex assistito aveva sollevato l'incompetenza territoriale sostenendo che, pur essendo residente anagraficamente nella città toscana, da tempo aveva la propria dimora abituale a Milano, dove si trovava peraltro la propria sede di lavoro.

Il tribunale gli aveva dato ragione dichiarando la propria incompetenza per territorio e riconoscendo quella del giudice meneghino e la Cassazione ha suggellato quanto sostenuto dal cliente.

In particolare, hanno sostenuto i giudici del Palazzaccio, essendo il rapporto contrattuale alla base della vicenda regolamentato dal Codice del Consumo, la residenza va intesa in senso "sostanziale" e non meramente formale, ossia quella del luogo abituale di dimora e non quella corrispondente alle risultanze dell'anagrafe.

Nel caso di specie, la localizzazione della dimora del cliente era stata correttamente valutata, dal giudice di merito, sulla base di diversi elementi oggettivi, tra cui, appunto, la sede di lavoro dell'ex assistito e la conoscenza della circostanza da parte dello stesso avvocato, vista la numerosa corrispondenza scambiata reciprocamente dalle parti negli anni precedenti.

Né può rilevare, a far cambiare la valutazione il fatto che ad Arezzo il cliente avesse localizzato il centro dei propri interessi economici (considerato che possedeva due immobili e un conto corrente bancario).

Per cui, hanno concluso gli Ermellini, l'art. 33 comma 2 lettera u) del d.lgs. n. 206/2005 va interpretato nel senso che, ai fini dell'individuazione del foro competente, la dimora da prendere in considerazione è quella effettiva, anche se in apparente conflitto con la residenza anagrafica, e la relativa valutazione (e verifica) spettano al giudice di merito. 


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