La pedissequa ed acritica osservanza delle linee guida non è sempre sinonimo di diligenza. Si può incorrere in responsabilità da 'colpa per adesione'

Laura Amato

Brevi considerazioni sulla natura delle linee guida: regole cautelari o semplici raccomandazioni?

La valorizzazione normativa delle linee guida nel giudizio di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria, così come operata dall'art. 3 del decreto Balduzzi (d.l. 158/2012 conv. in L. 189/2012), ha impegnato gli interpreti nella corretta qualificazione giuridica delle suddette prescrizioni.

La riforma ha avuto, infatti, il merito di elevare le linee guida a criteri direttamente incidenti sul perimetro di rilevanza penale del fatto, prevedendo l'esenzione da responsabilità penale per le condotte connotate da sola colpa lieve, laddove il medico si sia attenuto a linee guida e buone pratiche dettate per il caso clinico di specie

Copertina del volume colpa medica e linee guida Colpa medica e linee guida

Autore: Laura Amato
Pagine: 69
Formato: PDF

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Più precisamente tali precetti devono risultare codificazione di acquisizioni scientifiche e sperimentazioni della migliore ricerca clinica, elaborati da organismi accreditati dalla comunità scientifica e, quindi, garanzia di autorevolezza ed attendibilità euristica del sapere in esse espresso.

Non devono, invece, sottintendere logiche prettamente economicistiche, deputate a finalità di risparmio della spesa sanitaria e, dunque, antitetiche all'interesse primario della salute del paziente. 

La creazione delle linee guida asseconda l'esigenza di perimetrare i fattori di rischio delle attività ontologicamente pericolose, quale è appunto l'attività medica, tentando di uniformare le condotte dell'esercente la professione sanitaria allo standard di perizia esigibile a fronte di determinate situazioni

Tuttavia la notevole varietà e specificità dei casi clinici impedisce una riferibilità immediata ed una applicazione aderente delle linee guida ai casi concreti; inoltre, la loro stessa natura di regole eterogenee e indeterminate osta a qualsiasi automatismo traspositivo all'interno del giudizio penale di colpa, se non a discapito del principio di tassatività della fattispecie.

Pertanto, le linee guida sono da considerarsi regole cautelari improprie, in quanto a differenza delle comuni regole cautelari dotate di una rigidità applicativa incontestabile, alla cui violazione consegue sempre un giudizio di responsabilità, esse non sono affatto vincolanti tout court, ma il più delle volte necessitano di un adeguamento al caso concreto.

Orbene, il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate, oltre a costituire garanzia di esenzione da responsabilità per colpa lieve può rappresentare un confortante salvacondotto per il medico nella criticità ed incertezza del suo operare in ordine a particolari casi clinici. 

Ma proprio tale evenienza rischia di vanificare le aspettative della riforma. Se da un lato, infatti, l'ingresso delle linee guida, quale parametro obiettivo nel giudizio di colpa, ha l'effetto di ridurre la discrezionalità valutativa del giudice e contrastare la medicina difensiva, dall'altro lato proprio codesta pratica si traduce in una rigida osservanza di tali regole per evidenti ragioni difensive e cautelative, rischiando di generare un'eccessiva standardizzazione delle condotte del medico attraverso un meccanico e acritico appiattimento della sua attività sull'osservanza di tali precetti. 

E ovviamente questa infelice prassi comporta un abbrutimento dell'essenza stessa dell'attività medica, confliggendo con il fondamentale principio di libertà terapeutica sancito nell'art. 4 del codice di deontologia medica, in base al quale «l'esercizio della medicina è basato sulla libertà e sull'indipendenza della professione».

Con ciò va inteso che l'esercente la professione sanitaria non deve ridursi a mero esecutore protocollare delle linee guida e best practices vigenti in una data materia, ma deve operare previamente una verifica di attendibilità e pertinenza delle suddette raccomandazioni al caso concreto, sempre nell'ottica di una massimizzazione del benessere del paziente. 

Questo perché, come già detto, le linee guida non sono dogmi inconfutabili, ma sollecitano una attività di analisi dinamica del medico sia in fase diagnostica che terapeutica tant'è vero che la pedissequa osservanza delle linee guida non è sempre sinonimo di diligenza; al contrario, il medico che opera una acritica applicazione di tali precetti al caso clinico sottopostogli, senza valutarne la provenienza e, quindi, l'autorevolezza, il livello di aggiornamento e l'appropriatezza, può incorrere in responsabilità da colpa per adesione, qualora da tale passiva osservanza sia derivata una lesione alla salute del paziente, scongiurabile, invece, attraverso una condotta alternativa.

Se ne deduce che le linee guida sono più propriamente delle raccomandazioni che integrano il bagaglio conoscitivo del medico e la cui applicazione va sempre valutata in base alle circostanze del caso concreto.

Laura Amato

Copertina del volume colpa medica e linee guida Sull'argomento trattato in questo articolo l'autrice ha pubblicato l'interessante volume:
"Colpa medica e linee guida"
Autore: Laura Amato
Pagine: 69
Formato: PDF
Il testo di cui è possibile scaricare gratuitamente alcune pagine è acquistabile qui: www.exeo.it/colpa-medica-e-linee-guida/


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