Il carattere isolato di un procedimento penale non consente al Prefetto di revocare il porto d'armi

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Il carattere isolato di un procedimento penale nonché le risultanze prodotte sulla base di esami ematici, svolti successivamente alla guida in stato di ebbrezza, non consentono al Prefetto di revocare il porto d'armi ( Consiglio di Stato sezione 3, sentenza n. 575 del 05.02.2015 ).

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso proposto da Tizio, allora guardia giurata particolare avverso il decreto con cui la Prefettura ha disposto la revoca del porto d'armi perché responsabile di guida della propria auto in stato di ebbrezza in violazione dell'art. 186 comma 2 del Codice della Strada, in forza del quale veniva emesso decreto penale.

Il Tribunale, dopo aver ricostruito i contenuti normativi e giurisprudenziali del potere ampiamente discrezionale di valutazione dell'Amministrazione, ha censurato il provvedimento impugnato ritenendolo illogico per aver omesso di considerare il carattere isolato del procedimento penale nonché le risultanze prodotte sulla base degli esami ematici successivamente effettuati.

Anche in appello la decisione non cambia.

Dicono i Giudici che sul piano generale è corretto ricordare che il rilascio e il rinnovo di licenza di p.s. sono disciplinati da norme particolarmente rigorose sul piano oggettivo e soggettivo, e ciò vale anche per quella in questione connessa proprio all'uso delle armi e quindi anche al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità.

Di conseguenza viene riconosciuta la più ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione in ordine al possesso di quei requisiti sulla base degli elementi e delle risultanze in atto sussistenti e che si deve esplicitare in un complessivo motivato e concreto giudizio, sia pure non dettagliato.

Nella fattispecie la Sezione condivide le argomentazioni di carattere generale e specifico svolte anche sinteticamente dal T.A.R. che, dopo aver richiamato il contesto normativo e giurisprudenziale, ha sostenuto l'illogicità del decreto in questione che sostanzialmente si è limitato a prendere atto della violazione del Codice della Strada senza considerare, nella disamina di competenza, che si trattava di fatto isolato e che i successivi esiti ematici erano stati favorevoli al ricorrente.

Inoltre, il D.M. del Ministero della Sanità, pur facendo riferimento all'accertamento dei requisiti psicologici presso specifici uffici sanitari, è stato solo citato dal Ministero appellante nella parte finale del provvedimento, a supporto di un giudizio sulla buona condotta pressochè automatico omettendo invece, come evidenziato dal T.A.R., alcuna indicazione di elementi di valutazione complessiva delle circostanze dedotte anche a prescindere dall'esito del procedimento penale.

Tanto più che sempre la competente Prefettura ha ritenuto di rinnovare al contempo il solo decreto di guardia particolare giurata, mentre il relativo tesserino era stato nel frattempo ritirato dai Carabinieri con conseguente sospensione dell'interessato dal servizio e il successivo licenziamento dello stesso, e tale determinazione avrebbe dovuto essere idoneamente motivata trattandosi di titoli ambedue particolarmente qualificati sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Va pure detto, per completezza, che il Ministero ha tenuto nell'occasione un atteggiamento dilatorio ed inspiegabile, posto che non ha coltivato il contenzioso, né ha inteso riadottare altro provvedimento in sintonia con il dictum del giudice di prime cure, così consentendo all'interessato di continuare di fatto nell'utilizzo del porto di armi.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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