Guida ai nuovi ammortizzatori sociali (Naspi, Aspi e Dis-coll) introdotti dalla riforma del Jobs Act in vigore dall'1 maggio 2015

di Marina Crisafi - Hanno preso forma definitiva i nuovi ammortizzatori sociali, definiti dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio, insieme alle nuove misure del Jobs Act (leggi l'articolo "Il Jobs Act spiegato in cinque punti"), in attuazione della legge delega sul lavoro (l. n. 13/2014).

Dal primo maggio 2015, quindi, la nuova Naspi, la sperimentale Aspi e la Dis-Coll manderanno in pensione le attuali Aspi, Mini-Aspi e l'una tantum prevista per i collaboratori, assicurando, secondo le previsioni dell'esecutivo, un sostegno a circa 1 milione e mezzo di disoccupati (grazie all'aumento delle coperture dal 96% al 97,2%).

È importante allora capire il funzionamento dei nuovi sussidi e, in particolare, quali sono i requisiti per accedervi, chi saranno i beneficiari e quali saranno gli importi e la durata:


Naspi

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Acronimo di "Nuova assicurazione sociale per l'impiego" dal prossimo 1° maggio la Naspi sostituirà, di fatto, l'Aspi e la Mini-aspi con lo scopo, dichiarato dall'art. 1, comma 1, del decreto, di "fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".

» I beneficiari

Potranno beneficiare della Naspi i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico (solo con riferimento ai contratti a tempo determinato), mentre sono esclusi i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni a tempo indeterminato e gli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato), giacchè trattasi di categorie già tutelate dalla regolamentazione vigente.

Avranno diritto alla Naspi anche i soggetti che hanno presentato dimissioni per giusta causa e coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura prevista dall'art. 7 della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92/2012.

La Naspi sarà riconosciuta, in ugual misura, anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.p.r. n. 602/1970 e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

» I requisiti per l'accesso

Per poter usufruire della Naspi, i soggetti disoccupati devono aver maturato congiuntamente i seguenti requisiti: - essere in stato di disoccupazione "involontaria"; aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (analogamente a quanto richiesto fino al 30 aprile per la Mini-Aspi); aver svolto almeno trenta giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dovranno inoltrare apposita domanda all'Inps per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, avendo diritto alla Naspi a decorrere dall'8 giorno successivo alla cessazione, ovvero qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della stessa.

» La durata

L'indennità sarà corrisposta mensilmente e fino ad un massimo di 24 mesi.

Nel dettaglio, la durata è legata alla contribuzione del lavoratore, essendo corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e comunque non oltre il tetto del biennio, fino alla fine del 2016, mentre per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1 gennaio 2017 diminuirà a 18 mesi (78 settimane recita il decreto).

In ogni caso, dal calcolo della durata verranno scomputati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

» L'importo

L'importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile (ai fini previdenziali) degli ultimi 4 anni, suddivisa per il numero delle settimane contributive e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

Per le retribuzioni mensili pari o inferiori a 1.195 euro, la Naspi sarà erogata nella misura del 75%, mentre per le retribuzioni superiori a 1.195 euro sarà incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il suddetto importo.

In ogni caso, non potrà mai superare i 1.300 euro mensili, importo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni degli indici Istat.

L'importo massimo, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, sarà erogato soltanto per i primi 3 mesi, scendendo poi progressivamente del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

» Incentivo all'autoimprenditorialità

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo, coloro che hanno diritto alla Naspi possono richiedere anche la corresponsione anticipata dell'intero trattamento (ancora non erogato), in un'unica soluzione a fini di incentivo per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa "nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio".

Ove il lavoratore, prima della scadenza del periodo per il quale è stata riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi, dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, sarà tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta (fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale).

Asdi

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A partire dall'1 maggio 2015 viene istituita anche l'Asdi, ossia un sussidio di disoccupazione destinato a coloro i quali dopo aver usufruito della Naspi 2015, non sono riusciti a trovare un nuovo lavoro e versano in condizioni economiche di bisogno.

Il sostegno è introdotto in forma sperimentale ed è confermato soltanto per un anno.

» I beneficiari

Nel primo anno sperimentale di applicazione, l'Asdi è riservata ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari con minorenni e a quelli in età prossima al pensionamento.

In ogni caso, il beneficio sarà erogato fino alla disponibilità dell'apposito fondo istituito.

» La durata e l'importo

La durata della forma di sostegno al reddito può essere al massimo di sei mesi e l'importo dell'assegno erogato mensilmente sarà pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita e comunque non superiore all'ammontare dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6 della l. n. 335/1995, salvo incrementi determinati dagli eventuali carichi familiari del lavoratore.

Dis-Coll

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Del tutto simile alla Naspi, la Dis-Coll (Disoccupazione per i collaboratori) segna la nascita di un nuovo sussidio di disoccupazione destinato ai lavoratori aventi un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, che manda in soffitta l'una tantum prevista dalla legge Fornero dal 2013.

» I requisiti

La Dis-Coll sarà riconosciuta ai collaborati coordinati e continuativi, anche a progetto (esclusi amministratori e sindaci) iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, ma non titolari di partita Iva o di pensione, per gli eventi di disoccupazione "involontaria" verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Avranno diritto all'indennità (potendo presentare domanda all'Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) coloro i quali possono far valere: almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro alla data del predetto evento; almeno un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata minima di un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

» La durata

La corresponsione dell'indennità è mensile e ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La durata della Dis-Coll non può comunque essere superiore a sei mesi e la decorrenza dell'indennità parte dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, qualora la domanda venga presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della stessa.

» L'importo

Il nuovo sussidio sperimentale sarà rapportato al reddito imponibile annuo, ai fini previdenziali, diviso per il numero di mesi di contribuzione, e sarà pari al 75% del reddito mensile, se inferiore o uguale all'importo di 1.195 euro, mentre se superiore, l'indennità sarà incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo, non potendo superare comunque la cifra massima di 1.300 euro mensili. In ogni caso, analogamente alla Naspi, l'importo diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di fruizione.

I "condizionamenti"

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L'erogazione della Naspi e delle altre indennità è condizionata alla partecipazione alle "iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti".

Il fine è quello di subordinare il riconoscimento dei sussidi passivi all'adesione alle politiche attive di ricerca di un'occupazione e al reinserimento del lavoratore nel tessuto produttivo: i beneficiari, infatti, per non perdere il diritto alle indennità, dovranno attivamente ricercare un nuovo lavoro e partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento proposti.

Le condizioni e le modalità per l'adesione alle politiche attive, nonché le conseguenze per l'inottemperanza agli obblighi previsti, saranno fissate con futuro decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, viene allargato a tutti i disoccupati e non solo ai lavoratori illegittimamente licenziati, anche il "contratto di ricollocazione", con l'assegnazione di una "dote" utilizzabile presso i soggetti accreditati, sempre a condizione che il lavoratore partecipi attivamente alle iniziative proposte.

Qui il testo del decreto sugli ammortizzatori sociali

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