Per la Suprema Corte, la tolleranza prolungata non autorizza a violare le distanze minime anche con riferimento alle siepi
di Licia Albertazzi - Quali sono le funzioni proprie delle siepi piantate a confine tra diversi possedimenti? E ancora, può la ragione di tutela della privacy, unitamente a una tolleranza prolungata, legittimare la sussistenza delle stesse a una distanza inferiore rispetto ai parametri di legge?

La funzione delle siepi secondo la Cassazione

La Suprema corte (sentenza n. 3232/2015), dopo aver interpretato la normativa di riferimento, individuando quindi la funzione propria degli alberi e delle siepi piantate a confine tra proprietà, risponde alla seconda in senso negativo, confermando l'ordine, adottato nel merito, di modificare l'assetto e la distanza degli arbusti incriminati, con relativo divieto di piantare in futuro altri alberi a distanza non consentita.

Funzione propria delle siepi, individuata dalla Cassazione attraverso l'interpretazione autentica del testo di legge, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il quale afferma che le stesse risponderebbero a un preminente interesse di mantenimento della privacy - fungono da protezione e da habitat per specie animali e vegetali che sarebbero al contrario minacciati dall'urbanizzazione; riparano dal vento; schermano la vista e proteggono i terreni e le scarpate dall'erosione.

Di conseguenza, "va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa". La tutela della riservatezza dei confinanti è dunque soltanto collaterale. Anche l'aspetto estetico - non direttamente curato dal legislatore nella normativa applicabile - può essere benissimo mantenuto adottando una soluzione di compromesso. E' quindi immune da vizi la motivazione della sentenza di merito impugnata, con conseguente rigetto del ricorso.

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