È al nastro di partenza l'Elenco Unico nazionale previsto dalla riforma della difesa d'ufficio approvata dal Governo il 30 gennaio scorso in attuazione dell'art. 16 della legge professionale forense (leggi l'articolo "Avvocati: via libera dal Governo alla nuova difesa d'ufficio"). 

A 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 29 del 5 febbraio scorso) e a diversi anni dall'ultima riforma in materia, la trasformazione dell'istituto della difesa obbligatoria, sancita dalla l. n. 247/2012, diventa pienamente operativa, andando a rappresentare un ulteriore tassello nel mosaico di norme dettate dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Da domani dunque per poter ottenere l'inserimento nell'apposito albo, predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, gli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio dovranno possedere almeno uno dei rigorosi requisiti previsti dal d. lgs. n. 6/2015, da confermare periodicamente con apposita documentazione per rimanere all'interno delle liste.

Ecco le principali novità della riforma:


-     Elenco unico nazionale

L'elenco dei difensori d'ufficio, oggi tenuto dai singoli Consigli dell'Ordine circondariali, è unificato a livello nazionale e viene attribuito al Consiglio Nazionale Forense il compito di predisporre e aggiornare, con cadenza trimestrale, una lista unica (in ordine alfabetico) degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

 

-     Requisiti dei "nuovi" difensori

Più stringenti i requisiti dei nuovi difensori d'ufficio che per essere inseriti nell'elenco unico nazionale dovranno dimostrare di possedere almeno cinque anni di esperienza professionale pregressa in materia penale, ovvero il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, oppure la partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento (sempre in materia penale) con il superamento di relativo esame finale.

 

-     Iscrizione e permanenza nell'albo

L'iscrizione va richiesta dal professionista al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza il quale provvederà a trasmettere istanze e documentazione al Cnf, in caso di esito negativo è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 1199/1971.

Ai fini della permanenza nell'albo inoltre gli avvocati dovranno dimostrare: il possesso dei requisiti con apposita documentazione, da presentare annualmente al Consiglio circondariale che la inoltra al Cnf; non avere riportato sanzioni disciplinare definitive superiori all'ammonimento e l'esercizio continuativo di attività nel settore  penale "comprovato dalla partecipazione ad almeno 10 udienze  camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio".

 

-     Cancellazione

La cancellazione dall'elenco nazionale è disposta d'ufficio in caso di mancata presentazione della documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti necessari richiesti dal decreto.

Invece, il singolo professionista, una volta iscritto, al fine di assicurare stabilità nell'esercizio della funzione, non potrà chiedere la cancellazione prima del termine di due anni.

 

-     Criteri per le nomine

Le nomine dei difensori d'ufficio, su richiesta dell'autorità e della polizia giudiziaria, avverranno attingendo dai professionisti iscritti all'albo unico nazionale, sulla base dei singoli elenchi predisposti (tramite apposito ufficio centralizzato) dai Consigli dell'ordine locali.

I criteri generali per la nomina saranno fissati con cadenza annuale dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

 

-     Disciplina transitoria

Il regime transitorio prevede che i professionisti già presenti negli elenchi tenuti dai Coa saranno iscritti automaticamente nell'elenco unico nazionale, ma entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 20 febbraio 2016) dovranno dimostrare di avere tutti i requisiti richiesti dalla disciplina per il mantenimento dell'iscrizione. 

Qui di seguito il testo del Decreto legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2015, n. 6

Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 1 Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e' disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 e' presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;

b) l'esercizio continuativo di attivita' nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista e' cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.

1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.».

Art. 2 Disposizione transitoria

1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dai Consigli dell'ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.

Art. 3 Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale 

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

«2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 e' individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'.».


Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2015


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