di Paolo M. Storani - Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione collegiale, Pres. Rosaria Savastano, Est. Gianluigi Morlini, in data 10 febbraio 2014 ha emesso una significativa pronuncia che intendiamo sottoporre ai lettori di LIA Law In Action.


Tribunale di Reggio Emilia (Pres. Savastano, est. Morlini); ordinanza collegiale 10/2/2014; ...s.p.a. (avv. Sutich) c. ...s.p.a. (avv. Pesenti, Elda Simeone, Ovi).


Assegnazione somme in sede di pignoramento presso terzi - Affitto d'azienda e conseguente successione a titolo particolare nel rapporto- Possibilità per il creditore di precettare anche il cessionario affittante- Sussiste.


Artt. 2112, 2909 c.c.; 111, 477 c.p.c.


Ottenuta l'assegnazione di una somma in sede di pignoramento presso terzi, il creditore può precettare non solo il debitor debitoris, ma anche il suo avente causa a titolo particolare (nel caso di specie, affittuario d'azienda).


Buona lettura!


il Tribunale di Reggio Emilia


in composizione collegiale


composto dai Magistrati Signori


Dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente


Dott.ssa Luisa Poppi, Giudice


Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est. 


a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 6/2/2014, nella causa iscritta al n. .../2013 R.G.


promossa da


... s.p.a. (avv. Gian Carlo Sutich)


contro


...s.r.l., già ...s.p.a. (avv. Marco Pesenti, Elda Maria Simeone, Giordana Ovi)


* * * * *

rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas, che:


  • in sede di pignoramento presso terzi, il Tribunale ha assegnato al creditore ... s.p.a., ora ...s.r.l., il quinto dello stipendio che il terzo ...s.c, debitor debitoris, doveva al debitore principale..., dipendente della Cooperativa, a titolo di stipendio e di TFR;
  • ...s.c. ha successivamente affittato il ramo d'azienda a ... s.p.a.;
  • il creditore ...ha notificato atto di precetto sia a ..., sia a ..., per ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del provvedimento di assegnazione che aveva definito il procedimento di pignoramento
    presso terzi;
  • avverso il precetto ha proposito opposizione ..., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c.;
  • il Giudice dell'opposizione a precetto ha rigettato l'istanza di sospensione, e tale decisione è gravata da ...con il presente reclamo al Collegio;


- ritenuto che, con riferimento al merito della questione, l'attuale reclamante argomenta che l'affittuario non può ritenersi obbligato a rispondere dei debiti dell'affittante, tanto più che di tali debiti nemmeno aveva contezza al momento della stipula del contratto di affitto e che neppure è stata effettuata la notifica del titolo esecutivo ex art. 479 comma 2 c.p.c.


Per tali motivi, chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.


Resiste parte reclamata;


- considerato che, tanto premesso, la domanda del reclamante non è accoglibile.


Va infatti in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 2112 commi 1, 2 e 4 c.c., in caso di affitto d'azienda, l'affittuario (id est ...) diviene coobbligato solidale con l'affittante per l'adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi; e che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.


Ciò posto, deve ritenersi che l'affittuario ...sia tenuto tanto agli obblighi retributivi verso il ..., quanto al rispetto della pronuncia giurisdizionale conclusiva del procedimento di pignoramento presso terzi resa nei confronti del suo dante causa, senza che sia necessario per il creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della stessa ...


Infatti, così come opinato nell'ordinanza qui reclamata, sarebbe irrazionale costringere il creditore a munirsi di un nuovo titolo esecutivo ogni qual volta il debitore ceda il debito, a pena di sostanziale svuotamento del significato di titolo esecutivo stesso e della vanificazione delle esigenze di tutela delle ragioni creditorie.


Deve infatti in proposito osservarsi che un'operazione quale l'affitto d'azienda, quantomeno in linea teorica, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell'affittante a favore di quella dell'affittuario; e che pertanto, il creditore dell'affittante, pur se munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l'affittuario.


D'altronde, se è vero che il principio per il quale il successore del debitore è tenuto all'osservanza del titolo esecutivo formatosi nei confronti del suo dante causa, è espressamente sancito dall'articolo 477 c.p.c. in materia di successione universale; è altrettanto vero che, come già evidenziato nell'ordinanza qui gravata, la disposizione in parola esprime un principio generale, di talché "anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere ricompresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa" (così, testualmente, Cass. n. 73/23003, richiamata anche dalla difesa di parte reclamata).


Così è, ad avviso del Collegio, nel caso che qui occupa, posto che l'affittuario ...è subentrato nell'obbligo retributivo verso il dipendente ..., e cioè nel medesimo obbligo del suo dante causa a titolo particolare, id estl'originario debitore ...


Consegue, in conclusione sul punto, che il titolo esecutivo ottenuto da ...nei confronti di ..., è utilizzabile anche nei confronti di ..., successore a titolo particolare nel rapporto debitorio;


- osservato che, quanto poi al fatto che occorra o meno, da parte del creditore, notificare a ... s.p.a., non solo il precetto, ma anche il titolo, ai sensi dell'art. 479 comma 2 c.p.c., trattasi all'evidenza di questione che attiene alla materia dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., non già alla materia dell'opposizione all'esecuzione.


Pertanto, atteso che in materia di opposizione agli atti non è prevista la sospensione del titolo esecutivo, ciò che è invece oggetto del presente reclamo, il rilievo, anche laddove fosse ritenuto fondato, non è idoneo a supportare la domanda di accoglimento del reclamo;


- evidenziato che, in ragione di tali motivi, il reclamo va rigettato.


La complessità e la novità della questione, sulla quale non si rinvengono precedenti editi, integra i motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite


P.Q.M.


visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,


- rigetta il reclamo;


- compensa integralmente tra le parti le spese di lite


Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.2.2014.


Reggio Emilia, 10.2.2014


Il Presidente


Dott.ssa Rosaria Savastano


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