Avv. Francesco Pandolfi          cassazionista

Poniamoci una domanda.

Nell'ambito di un concorso per l'arruolamento di complessivi 7000 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito Italiano ( 2° blocco 2014 G.U. - 4^ S.S. n. 78/2013 ) è giusta l'esclusione di un candidato -da parte del Ministero della Difesa- senza tener conto del necessario innalzamento del limite di età per coloro che hanno prestato servizio militare volontario?

La risposta è no.

Vediamo cosa accade.

Tizio è stato escluso dalla procedura di reclutamento in quanto l'Amministrazione ha ritenuto che lo stesso fosse privo del requisito dell'età prescritto dall'art. 2, primo comma, lett. a) del bando di concorso ( 25 anni ).

Egli però sostiene il suo diritto a poter godere dell'innalzamento del limite di età, garantito dall'art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 693 del 1996 a chi abbia prestato servizio militare volontario, per un periodo pari all'effettivo servizio prestato.

Orbene, considerato che l'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare prevede espressamente che per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare; visto che la disposta esclusione del ricorrente dalla procedura di cui è causa si fonda sulla applicazione della norma di bando che riserva la partecipazione ai candidati che non abbiano superato i venticinque anni, senza, tuttavia, prevedere espressamente la possibilità dell'innalzamento di tale limite per talune categorie di candidati; vista l'illegittimità di tale esclusione in quanto adottata sulla base di una normativa di bando che deve necessariamente essere integrata dalla sopracitata norma imperativa (che prevede l'innalzamento del limite di età per determinate categorie di candidati, tra cui va ricompreso il ricorrente che ha diritto per legge alla elevazione del limite di età di un anno, avendo svolto servizio militare volontario per detto periodo ), per tutte queste condivisibili considerazioni, il Tar Lazio sezione 1 bis ( sentenza

n. 6297/14 ) ha accolto il ricorso di Tizio, con il conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento ( provvedimento del Ministero della Difesa - Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, datato 24.2.2014, di esclusione del ricorrente dal concorso per l'arruolamento di complessivi 7000 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito Italiano - 2° blocco 2014 G.U. - 4^ S.S. n. 78/2013 ).

In sintesi: se si ha diritto a poter godere dell'innalzamento del limite di età, non può esservi esclusione dal concorso in parola.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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