In materia di segnali stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico

di Stefano Gennai

E-mail:  stefanogennai@gmail.com

"In materia di segnali stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico" (Prima Direttiva Segnaletica Stradale, 24/10/2000, paragrafo 5.3.2, in G.U., Serie Generale, n.301/2000).

Il Codice della strada affida al regolamento di attuazione l'individuazione e fissazione delle caratteristiche di ciascun segnale (art.38, comma 5); "la collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente" (art.38, comma 6); "è vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento" (art.38, comma 8); "il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione" (art.39, comma 2); "Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella del presente codice, dal regolamento o dai decreti e direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto" (art.45, comma 1).

Art.77 Reg. CDS: "I segnali stradali verticali (...), ai sensi dell'art.39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante" (comma 1); "è vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici" (comma 5); "sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali

. E' tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale (...) nei casi previsti dalle presenti norme" (comma 6).

L'art.134 Reg. CDS, in particolare, disciplina la segnaletica turistica e di territorio prevedendo nel dettaglio caratteristiche e modi di installazione di tali segnali.

Con i decreti dirigenziali regionali n.2630 del 4/7/2013 e n.5119 del 18/11/2013 è stato   introdotto un segnale stradale del tutto atipico, avulso dal sistema del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione (ma anche dalla disciplina riconducibile alla L. n.268/1999 e al D.M. 12/7/2000):

1) forma, dimensioni e caratteristiche sono errate. La forma rettangolare si usa per i centri abitati; fuori dai centri abitati i segnali devono avere la punta a freccia e la dimensione minima è di cm.130x30 (non cm. 125x25). Il segnale è del tutto errato (ed in contrasto con il Reg. CDS) anche con riferimento ai centri abitati perché: a) la freccia indicante destra dovrebbe essere posizionata sul lato destro (e non sinistro) del segnale; b) è errato il posizionamento della cifra indicante la distanza; c) risultano non definite le dimensioni delle diverse parti del segnale (indicate come A, B, C, D ed E) e le caratteristiche intrinseche del medesimo;  

2) logo regionale e logo della strada non possono essere inseriti nei segnali stradali. Lo ha già spiegato il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 67524 del 16/4/2012; lo dice l'art.134, comma 1, ultima parte, Reg. CDS; lo dice la Prima Direttiva sulla segnaletica stradale del 2000 (paragrafo 5.3.1); lo divietano l'art.38, comma 8, CDS e l'art.77 Reg. CDS. Il loro posizionamento risulterebbe peraltro errato nell'ipotesi di indicazione a destra;

3) la denominazione dell'azienda agricola rende il segnale incompatibile con il sistema di cui all'art.134 Reg. CDS ed è vietato dall'art.38, comma 8, CDS e dall'art.77 Reg. CDS. E' inconferente il richiamo del comma 8 dell'art.134 Reg. CDS perché esso si riferisce alle indicazioni industriali, artigianali e commerciali con i limiti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, mentre una legge regionale (come la n.4 del 6/2/2013) non può istituire nuovi segnali stradali (o dare a segnali stradali esistenti un contenuto diverso da quello per loro espressamente previsto) essendo la disciplina della circolazione stradale riservata alla competenza esclusiva dello Stato;

4) le caratteristiche dell'oggetto disciplinato dai decreti dirigenziali di cui si chiede l'annullamento -oggetto qualificato come "segnale turistico e di territorio"- sono in realtà quelle di una "preinsegna" (mezzo pubblicitario ex art.47, comma 2, Reg. CDS) con tutto ciò che ne consegue ex artt. 49, comma 4, e 51 Reg. CDS.

Che l'oggetto introdotto con il Decreto Dirigenziale n.5119/2011 e confermato con Decreto Dirigenziale n.2630/2013 non possa qualificarsi come segnale stradale venne chiaramente affermato anche dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nel 2012 con nota prot.67524/2012.

La Regione Toscana, a seguito di tale nota ministeriale, ha ritenuto tuttavia di poter legiferare in materia (L.R.T. n.4/2013) stabilendo che la segnaletica delle strade del vino riconducibile all'art.39, comma 1, lett. C), capoverso h), CDS, "nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada" possa contenere "anche l'indicazione del nome dell'azienda agricola".

Questa legge della Regione Toscana, oltre che non in linea con la Legge nazionale n.268/1999 e relativo D.M. 12/7/2000, sembra in insanabile contrasto con l'art.117 della Costituzione perché interviene su una materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato  (come anche affermato dalla Corte Costituzionale fin dal 2004, n.428). E nelle materie di legislazione esclusiva anche la potestà regolamentare spetta allo Stato (art.117, comma 6, Cost.), sì che il D.P.R. n.495/1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), dove si trova la disciplina dei segnali turistici e di territorio, non pare suscettibile di essere derogato da una legge regionale. 

Scollegata -oltretutto- dal criterio discretivo di cui al comma 5, parte seconda, dell'art.134 Reg. CDS (per le indicazioni industriali, artigianali e commerciali), la segnaletica stradale sembra in tal modo piegata a ragioni "pubblicitarie" senza alcun collegamento (neppure di carattere formale) con le esigenze della sicurezza e del buon regime della circolazione stradale (v. Cap. 6 Seconda Direttiva Ministeriale del 2006). Ciò può evincersi anche dai comunicati regionali nn.54 e 100 dove si afferma che grazie a questo intervento legislativo "l'inserimento dei nomi nella cartellonistica, sotto la copertura di questa legge, non avrà valenza pubblicitaria bensì informativa", ma ciò è precluso al legislatore regionale trattandosi di competenza esclusiva dello Stato.

Il legislatore della Toscana e la sua Amministrazione pare che non abbiano poi considerato il "limite interno" di cui al comma 2 dell'art.134 Reg. CDS (sul c.d. ultimo bivio utile) e ciò che esso può determinare ai fini di una congrua dislocazione di una segnaletica stradale di questo tipo; l'associazione che il legislatore toscano fa (nel preambolo della  legge)  tra azienda agricola e "sito turistico" sembrerebbe un capellino tirata… e comunque non trova alcun riscontro nella L.R.T. n.45/2003, mentre appare assai discutibile la limitazione del beneficio alle "aziende agricole aderenti alla strada", con una segnaletica stradale (contenente il nome delle aziende) che sembrerebbe quindi riservata ai soli aderenti ad associazioni private, facendosi così dipendere la possibilità in concreto (per le aziende agricole in analoga situazione) di installare il segnale dall'appartenenza ad una associazione privata (o all'adesione all'iniziativa di un comitato, prima promotore e poi gestore). L'appartenenza ad una associazione privata (o l'adesione all'iniziativa di un comitato, prima promotore e poi gestore), quindi, conferirebbe al tempo stesso titolo di "sito turistico" ed accesso ad un segnale stradale, il che sembra collidere con la ragionevolezza.

La Legge Regionale n.4/2013, quindi, non sembra idonea a dare copertura normativa al Decreto Dirigenziale n.2630 adottato il 4 luglio 2013 proprio in attuazione della stessa, sì che tale decreto dirigenziale deve considerarsi manifestamente illegittimo per tutte le ragioni sopra riportate.

D'altra parte, il "segnale stradale" AA, a prescindere dalla L.R.T. n.4/2013, è di suo, come abbiamo visto, in contrasto con il dettato del CDS.

Il segnale AA introdotto con il decreto dirigenziale del 2011 e confermato con quello del 2013: ha forma e dimensioni complessive errate (fuori dai centri abitati deve avere la punta a freccia e dimensioni minime 130x30); è indeterminato nelle sue dimensioni interne e caratteristiche intrinseche; prevede un sistema di frecce di direzione del tutto errato (la freccia a destra non può stare sulla parte sinistra del segnale); è errato il posizionamento della cifra indicante la distanza nelle ipotesi di indicazione a destra; prevede come obbligatorio l'inserimento del logo regionale che invece non può essere inserito nel segnale (anche qui nulla dice la L.R.T. 4/2013, ammesso e non concesso che qualcosa potesse dire). In ogni caso sarebbe errato il relativo posizionamento nelle ipotesi di indicazione a destra; prevede come obbligatorio il logo "della strada" che non può essere inserito nel segnale (anche qui nulla dice la L.R.T. 4/2013, sempre ammesso e non concesso che qualcosa potesse dire). In ogni caso sarebbe errato il relativo posizionamento nelle ipotesi di indicazione a destra.

Anche il Ministero delle Infrastrutture si è espresso (nuovamente) in tal senso con nota prot. 4620 del 29/7/2013, sì che questo segnale AA ha il non invidiabile primato di essere stato bocciato non una, ma addirittura due volte…

Tutte le autorizzazioni che venissero rilasciate sarebbero illegittime e dovrebbero essere revocate con consequenziale rimozione di tutto quanto installato; tutte le installazioni sarebbero soggette ad accertamenti di polizia ex art.45, commi 1 e 7, CDS o ex art.23, commi 6 e 11, CDS; la violazione di cui all'art.45, commi 1 e 7, riguarderebbe anche le ditte produttrici di segnaletica stradale che, in violazione del Reg. CDS, fabbricassero quel segnale; tutte le installazioni, in quanto pubblicitarie ex art.47, comma 2, Reg. CDS, sarebbero assoggettate ex tunc (fin dall'installazione) all'imposta/canone di pubblicità ed a quella di occupazione del suolo pubblico con conseguente danno erariale nell'ipotesi che gli Enti non procedessero alle relative riscossioni.

Stefano Gennai

stefanogennai@gmail.com


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