Sarà, infatti, un apposito Dpcm a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 (commi da 26 a 34) della l. n. 190/2014

Scatta dall'1 marzo prossimo la possibilità per i lavoratori di richiedere l'anticipazione del Tfr direttamente in busta paga prevista dalla legge di Stabilità 2015, in via sperimentale, per il triennio 2015-2018.

Ma per poter usufruire dell'integrazione sotto forma di retribuzione mensile, i lavoratori dovranno attendere un ulteriore step: il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che verrà emanato entro il 31 gennaio.

Sarà, infatti, un apposito Dpcm a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 (commi da 26 a 34) della l. n. 190/2014 che prevedono per i dipendenti del settore privato (esclusi gli agricoli e i domestici), con un rapporto di lavoro in essere (presso lo stesso datore di lavoro) da almeno 6 mesi di richiedere, relativamente ai periodi di paga del triennio 1 marzo 2015 - 30 giugno 2018, l'accredito mensile in busta paga

, quale parte integrativa della retribuzione, della quota maturanda del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (vai alla Guida Il Trattamento di fine rapporto).

Il decreto indicherà anche i termini per esercitare l'opzione che, giova ricordare, una volta effettuata:

 

-      è irrevocabile fino allo scadere del triennio;

-      è assoggettata a tassazione ordinaria;

-      non risulta imponibile ai fini previdenziali;

-      non rileva ai fini del limite di reddito per il c.d. "bonus Irpef" ex art. 1 d.l. n. 66/2014.

 

Con lo stesso decreto, verranno disciplinati anche i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps e della garanzia "di ultima istanza" dello Stato, cui potranno ricorrere i datori di lavoro che non intendono versare immediatamente, attraverso le proprie risorse, la quota di Tfr ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

I suddetti datori di lavoro potranno, infatti, accedere al finanziamento, assistito dalle garanzie rilasciate dall'apposito fondo dell'Inps e dallo Stato, nonché dal privilegio speciale ex art. 46 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), versando un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile a fini previdenziali (fatta eccezione per le imprese con meno di 50 addetti esonerate dal versamento del contributo ex art. 2 l. n. 297/1982).

Invece, per le aziende con numero di addetti pari o superiori a 50, ovvero per quelle con meno di 50 dipendenti che decidano di non ricorrere a tale modalità di accesso al credito, sarà previsto, proporzionalmente alle quote di Tfr percepite dai lavoratori quale parte integrativa della retribuzione, il riconoscimento di misure compensative di carattere fiscale e contributivo. 


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